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REGOLAMENTO

DI POLIZIA URBANA E RURALE



POLIZIA URBANA



TITOLO PRIMO

CAPO I.

PANATTIERI

Art. 1.° I Panattieri dovranno servirsi di buona farina di frumento, e vendere il pane ben confezionato, di buona cottura, ed al prezzo, abbisognando, che verrà loro tassato dal Consiglio delegato il quale perciò si atterrà alla tassa stabilita dalla città di Casale.

CAPO II.

MACELLAI DI BESTIE BOVINE

Art. 2.° Chiunque vorrà esercire il mestiere di Macellai di Bestie Bovine, dovrà farne la dichiarazione all’Uffizio Comunale un mese prima, specificando qual sorta di Carne intenda macellare, e non sarà lecito macellare Bestie di qualità diversa dalla fattane dichiarazione, ed il macellaio o macellai saranno in obbligo di stare costantemente provvisti di buona carne, e di smerciarla al prezzo che venisse stabilito dal Consiglio Delegato il quale si atterrà perciò alla tassa stabilita dalla città di Casale, e prima di macellare delle bestie, nel giorno stesso del macellamento dovranno essere visitate da un Veterinario, ed in mancanza di esso da un Manescalco del luogo delegato dal Consiglio, il quale perceverà centesimi 50 per ogni bestia visitata, e la segnerà col bollo di sanità.

Art. 3.° Dette prescrizioni saranno pure applicabili ai Particolari quando loro occorra di far eseguire il macellamento delle così dette bestie di disgrazia o di degradazione ai quali soli casi resterà ai particolari ristretta la facoltà di macellare bestie.