Pagina:Regolamento pel servizio delle infermerie dell'Ospedale Maggiore degli infermi di Vercelli.djvu/33

Da Wikisource.
36

Art. 95.

Sono tenuti a recarsi colla lettiga al domicilio degli ammalati, che debbonsi trasportare nell’Ospedale, ed ivi trasferirli, come pure debbono colla stessa lettiga riportare a domicilio quelli che lasciano l’Ospedale e non possono da se ritornare alle loro case.

Art. 96.

Pendente l’inverno portano tutta la legna necessaria pel riscaldamento delle Infermerie.

Art. 97.

Nell’estate principalmente ed anche nelle altre stagioni secondo il bisogno aprono e chiudono le imposte delle finestre e le persiane di tutte le Infermerie seguendo in ciò le direzioni che loro vengono date dall’Assistente.

§. 7.

Vantaggi degli Infermieri


Art. 98.

La mercede in danaro ed in generi di cui godono gli Infermieri d’ambo i sessi, al par di quella attribuita agli