Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
— 13 — |
DISPOSIZIONI PENALI
48. Saranno punite con pene di Polizia in conformità dell’art. 146 della Legge Comunale e Provinciale 20 marzo 1865, qualora non cadano sotto sanzioni più gravi comminate dalle Leggi e Regolamenti vigenti, l’occupazione del piazzale lastricato fatta con merci e in qualunque altro modo in contravvenzione alle prescrizioni del presente Regolamento; i guasti recati al medesimo e il dare ivi disturbo agli esercenti e alle loro operazioni.
Le contravvenzioni saranno contestate dagli agenti di Polizia Municipale e anche dal Custode, e i processi verbali saranno immediatamente trasmessi per il loro corso ulteriore all’uffizio di Polizia Municipale.
49. Rimangono abrogati tutti i precedenti Regolamenti.