Pagina:Regolamento per la nuova colonia di Battipaglia.djvu/12

Da Wikisource.

lito coll'articolo 10°; pei secondi quattro anni pagheranno soli ducati sei annui, e pel corso di altri quattro anni consecutivi pagheranno ducati dodici annui, dovendo cominciare a pagare i ducati quindici fissati come sopra dal tredicesimo anno dalla data della immissione nel possesso delle case loro date in enfiteusi.

Articolo 18°. Oltre le dette case sarà egualmente conceduto a ciascuna famiglia il dominio utile in perpetuo di moggia 4. e 166. millesimi, antica misura Napoletana previo il pagamento di annui ducati uno e grana 50. per ogni moggio come sopra.

Tale concessione è fatta ai patti e condizioni contenuti nel titolo 9° delle Leggi Civili ai quali si aggiungono le seguenti modificazioni.

1°. Ciascun colono do-