Pagina:Regole della Giurisdizione e Communità di Segonzano, 1609.djvu/12

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e si credi come di sopra. Se si ritroverà bestie danneggiare nelli Prati d'altri paghi carentani quattro per cadauna bestia grande, se farà piciola paghi carantani due, e questo se sarà nel dì, e se sarà di notte paghi il dopio, nelli quali Prati sia solamente lecito pascolar dal primo d'Ottobre fino alli dodeci inclusive del mese d'Aprile, acetuando però li Broili, e gl'altri luoghi che si segano trè volte all'anno nelli qualli nè anche han lecito pascolare. Le qual pene siano la mettà applicate alla Communità, e la mettà al acusatore, e che li Sindici sijno obligati far ragione alla Communìtà sotto pena del dopio, e si credi come di sopra, e se per sorte non si potesse il padrone della bestia per Sindici convenir con ragione, all'hora il fameo delle bestie possi esser castigato nella pena come di sopra, e che il danneggiato possi senza danno pigliar la bestia, che l'ha danneggiato, e ritenerla tanto che sarà sodisfato del danno.

Ed il Saltar, overo padron della robba, trovando in qualonque Possessione un porco, o capra, ò asino, possi senza pena ammazzarli, contuttociò sia anco obligato il padrone dell'animale sodisfare il danno al danneggiato, e la pena alla Communitá, non ostante alcuna usanza di pascolare avanti questa osservata sino alla Festa di San Giorgio, la qual usanza se intende annularsi espressamente per questo Statuto. E così per l'avvenire vogliamo, che sia prohibito, non ostante alcuna usanza, che niu-


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