Pagina:Regole della Giurisdizione e Communità di Segonzano, 1609.djvu/15

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Di quelli che vendono il Vino a mossa, e tengono

false misure.

CAPITOLO XXXII.


IV. 

I

Tem noi statuimo, ed ordiniamo, che ciascheduna persona che vende Vino alla menuta nella Città territorio, e distretto di Trento, sia obligato, e debbi misurare, e vendere con giusta misura commune di Trento, e non con bichieri, e dar buona, e giusta misura, e quello che contrafarà sia castigato, e condannato per ciascheduna volta che averà contrafatto in carentani due, e ciascheduno sia l'accusatore, e abbia la metà della pena, e se l'accusatore sarà officiale giurato gli sia creduto, e se non sarà official giurato, si credi con il giuramento, e si credi a un testimonio solo.

Delli Bettoglieri, ed altre persone, che vendono Vino

alla minuta, e che tengono scarse misure.

CAPITOLO XXXIII.


V. 

I

Tem noi statuimo, ed ordiniamo che se alcuno Bettogliere ò Bettogliera, overo venditor di Vino alla minuta sarà ritrovato tenir nella sua Bettola falsa misura in dar Vino sia castigato, e condannato in cinque lire di monetta Trentina, ed applicarli alla Communità per


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