Pagina:Regole della Giurisdizione e Communità di Segonzano, 1609.djvu/17

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sarà contrafatto sia condannato in carentani vintiquattro, applicadi al Commun, e ciascheduno sia l'accusatore, e abbi parte del detto bando, e se non potrà paghar, sia posto in berlina, e rimanghi ad arbitrio delli Sindici, e si credi al querelante col giuramento, se sarà di buona fama, e opinione, e ancosi al querelante come di sopra, se dirà la farina esser destrutta, ed il Molinaro refaci detta farina, e per la terza volta, che ritrovato in fallo sia scovato, e privato del suo esercizio di masnar.

Che li Molinari tenuti à masnar a tutti quelli,

che si ricercano.

CAPITOLO XXXXVII.


VIII. 

I

Tem noi statuimo, ed ordiniamo, che ogni Molinaro, che sarà da qualunque persona ricercato, sia obligato doppo il terzo di, che sarà dimandato a masnar, anche che fosse solamente mezzo star di biada da masnar, e questo sotto pena di carentani quaranta la qual pena sia applicata l'amità alla Communità, e l'altra mità all'accusatore, tante volte sará da esser commessa, e levada, quante sarà contrafato, e si credi a quello, che vuol dar a masnar col sacramento.


Che