Pagina:Regole della Giurisdizione e Communità di Segonzano, 1609.djvu/26

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De' Saltari, che cometteranno fraude nella sua saltaria.

CAPITOLO LXIII.


XXII. ITem statuimo, ed ordiniamo, che se alcuno Saltaro ò di campagna, ò di vignali, ò de prati, cometterà fraude nella sua saltaria, ò da alcuno piglierà precio, over dono per occassion di lasciar pascolar bestie ò far erba nella sua saltaria, ò piglierà prezio, o dono ò per amore, o per qualunque altra causa, non accuserà, o denuncierà il danno, e li donatori sia condannato in trè lire de denari de Trento, ed si credi come sopra di palli, e refaci il dando al danneggiato, nel dopio, e niente di meno sia posto alla berlina.

Di quelli che toranno herba, ò feno fora delli prati

d'altri.

CAPITOLO LXIV.


XXIII. ITem statuimo, ed ordiniamo, che niuna persona debbi far, nè tuor herba, nè feno in niuno prato d'altri, ò Possessioni, se non fusse nelli prati Communi, e quello che contrafarà paghi per ogni cargha, o sasso, lire due de Marano, nel dì, nella notte il dopio, e refaci il danno al danneggiato, nel dopio, e se non potrà paghar sia posto alla berlina per un gior-


no,