Pagina:Regole della Giurisdizione e Communità di Segonzano, 1609.djvu/37

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Gazzi ò Selve, l'uno il Gazo di pontalto de laresi sù la Montagna per mezzo à Grumes, e l'altro a Gausal de pini verso Bedol de qualli non si debba far menada alcuna, ne anco tagliar legnami senza licentia del Castello, e della Regola, o di detti huomeni, sotto pena di un Ragnese per ogni lareso, e di tre Pauli per ogni pino, le quali condannanze similmente s'applicano alla Regola, ed anco di tre paoli per ogni pie di Castagnaro del Commun, de quali mai si dà licentia, da detti due Gazzi in fuora, ogni uno solamente della Regola reservato l'official del Castello, come fù il quondam Francesco Not, il quale poteva goder del Commun come se fosse della Regola, ò del Commun, puol liberamente taiar come fanno per borre da asse, legnami da vigne, e per far i cerchi, legne da brusar, e boschezar, e puol farsi fratte sul Commun; mà roncarsi fuora a campo ò pratto dificilmente la Regola, o essi huomeni dano licentia, se non diminuise forse, e non impedisse il pascol del Commun, e tal pagha alla Regola un affito Secondo, che se acorda con detti, over anco quando se ne cavasse qualche gran beneficio alli huomeni in Commune, ed il Cassello insieme lo concedesse, e così in tal fatti, et in simil altri affari, e beneficii del Commun, e l'officio di detti due soprahuomeni, e del Giurato insieme, il quale però gli è proposto, e principale, che esso durato, e così nominato perche egli a giurato


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