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Camera dei Deputati — 94 — Senato della Repubblica


ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti



c) come esponenti non identificati della massoneria avessero offerto alla dirigenza di Ordine Nuovo la cospicua cifra di L. 5O milioni al dichiarato scopo di finanziare il giornale del movimento (vedansi sul punto le deposizioni di Marco Affatigato, il quale ha specificato essere stata tale offerta declinata da Clemente Graziani);

d) come nel periodo ottobre-novembre 1972 un sedicente massone della " Loggia del Gesù" (si ricordi che a Roma, in Piazza del Gesù, aveva sede un’importante "famiglia massonica" poi fusasi con quella di Palazzo Giustiniani), alla guida di un’auto azzurra targata Arezzo, avesse cercato di spingere gli ordinovisti di Lucca a compiere atti di terrorismo, promettendo a Tomei e ad Affatigato armi, esplosivi ed una sovvenzione di L. 500.000».

Aggiunge significativamente il magistrato: «appare quanto meno estremamente probabile» si legge a pago 193 «che anche tale fantomatico massone appartenesse alla Loggia P2».

La conclusione, su questo punto corre significativamente come segue: «(194) Peraltro tali importanti dati storici non sembrano ulteriormente elaborabili ai fini della costruzione di una indiscutibile prova di colpevolezza dei prevenuti circa la strage del treno Italicus».

La statuazione che non spetta alla Commissione valutare appare ispirata al principio di personalità della responsabilità penale ed a quello di presunzione di innocenza: letta in controluce e con riferimento alla responsabilità storico-politica delle organizzazioni che stanno dietro agli esecutori essa suona ad indiscutibile condanna della Loggia P2. Una condanna rafforzata dalle enunciazioni contenute nella prima parte della sentenza ove si esterna il convincimento del giudice sulla matrice ideologica ed organizzativa dell’attentato, una matrice ovviamente irrilevante in sede penale finchè non si individuino mandanti, organizzatori od esecutori ma preziosa in questa sede.

Scrivono ancora, infatti, i giudici bolognesi: «(13-14) Premesso doversi ritenere manifesta la natura politica dell’orrendo crimine di che trattasi (anche in assenza di inequivoche rivendicazioni), data la natura dell’obiettivo colpito e la gravità delle prevedibili conseguenze della strage sul piano della pacifica convivenza civile (fortunatamente poi risultate assai modeste per la "tenuta" della collettività) e dato l’inserimento dell’attentato in un contesto di analoghi crimini politici verificatisi in Italia negli anni 1974-1975 (si pensi alla strage di Piazza della Loggia ed alle bombe di " Ordine Nero")»; ed ancora: «(15) è pacifica l'immediata ascrivibilità del fatto ad un’organizazzione terroristica che intendeva creare insicurezza generale, lacerazioni sociali, disordini violenti e comunque (nell’ottica della cosiddetta " strategia della tensione") predisporre il terreno adatto per interventi traumatici, interruttivi della normale, fisiologica e pacifica evoluzione della vita politica del Paese.

«Ebbene, non è dubbio che, nel variegato quadro delle organizzazioni terroristiche operanti in Italia negli anni in cui fu eseguito il crimine al nostro esame, l’impiego delle bombe e la loro collocazione preferenziale su obiettivi "ferroviari" caratterizzasse, usualmente, gruppi di ispirazione neofascista e neonazista (si ricordino gli