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Camera dei Deputati — 50 — Senato della Repubblica


ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti



comandazioni agli iscritti contenute nella circolare riportata ci si avvede che in seconda analisi esse altro non sono che una modalità attuativa della segretezza della loggia, l’iportata all’estrinsecarsi delle relazioni sociali. La segretezza della loggia vale cioè non solo nei confronti dell’esterno ma permea essa stessa la vita dell’associazione, trovando nella figura del Maestro Venerabile l’elemento esclusivo di contatto tra gli affiliati ovvero l’arbitro ultimo delle relazioni sociali e della loro stessa riconoscibilità nell’ambito della organizzazione.

Quanto all’esterno dell’organizzazione, nei confronti del mondo «profano» la segretezza veniva sanzionata da un documento che fissava le regole di comportamento dei soci. In questo singolare testo, intitolato «Sintesi delle norme», è dato leggere che l’affiliato deve evitare di cadere in situazioni che possano condurlo ad «infrangere anche se involontariamente la dura regola del silenzio». Una regola questa che l’affiliato accettava sin dal momento del suo ingresso nella loggia, quando, prestando giuramento, si impegnava a non rivelare i segreti dell’iniziazione muratoria.

I riferimenti documentali riportati, richiamati dal Commissario Bellocchio, ci consentono pertanto di affermare conclusivamente, completando il discorso impostato nel primo capitolo, che non solo la Loggia P2 era organizzazione oggettivamente strutturata come segreta ma che essa come tale era soggettivamente riconosciuta ed accettata dagli iscritti.

Dopo aver studiato la struttura dell’associazione, vediamo adesso come essa si ponesse in relazione al perseguimento dei fini associativi, nonché quali fossero la compartecipazione programmatica e la conoscenza reale dei soci in ordine agli scopi ultimi dell’organizzazione alla quale avevano scelto di aderire.

Anticipando qui argomenti e conclusioni che costituiscono lo sviluppo successivo del presente lavoro, possiamo affermare che la Loggia P2 si delinea nettamente alla nostra attenzione come una complessa struttura dedita ad attività di indebita, se non illecita, pressione ed ingerenza sui più delicati ed importanti settori, ai fini sia di arricchimento personale, sia di incremento di potere, tanto personale quanto della loggia1. Questa ramificata azione, perturbatrice dell’ordinato svolgimento delle istituzioni e degli apparati, interessava i campi più svariati della vita nazionale: dalla politica all’economia, dall’editoria ai ministeri. Questa enunciazione consente alla Commissione di affermare, con riferimento alla finalità immediata della Loggia P2, che essa era come tale non solo conosciuta dagli aderenti, ma si poneva come motivo primo della loro adesione alla associazione. Entrare a farvi parte infatti altro non denunciava se non la dichiarata e consapevole volontà di concorrere a tale azione perturbatrice per la parte di rispettiva competenza, ad essa

  1. v. «Sintesi delle norme»: «... tra i compiti principali dell’ente vi sono sia quello di adoperarsi per far acquisire agli amici un grado sempre maggiore di autorevolezza e di potere perché quanta più forza ognuno di essi potrà avere, tanto maggior potenza ne verrà all’organizzazione stessa intesa nella sua interezza, sia quello di elargire ai componenti la massima assistenza possibile».