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Pagina:Repubblica Cisalpina Costituzione dell anno V repubblicano 1797.djvu/12

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o) XIII (o
  1. Vi è in ciascun circondario determinato dalla Legge un Giudice di Pace con i suoi Assessori. Sono tutti eletti per 2 anni, e possono essere immediatamente, e indefinitamente rieletti. Vi sono anche dei Tribunali di Famiglia per gli oggetti determinati dalla legge, a’ quali presiedono i Giudici di Pace.
  2. La Legge determina gli oggetti spettanti inappellabilmente ai Giudici di Pace, ed ai loro Assessori, e ne attribuisce loro degli altri appellabili.
  3. Ci sono de’ Tribunali particolari pel Commercio: la Legge determina i luoghi, dove è utile lo stabilirli, la qualità delle cause di loro competenza, ed il valore, fino al quale giudicano inappellabilmente.
  4. Le cause il di cui giudizio non appartiene nè ai Giudici di Pace, nè ai Tribunali di Commercio, sia inappellabilmente, sia appellabilmente, sono portate immediatamente innanzi ai Giudici di Pace, per essere conciliate. Se il Giudice di Pace non può conciliarle le rimette innanzi al Tribunale Civile.
  5. Vi è un Tribunale Civile per Dipartimento. La Legge determina il luogo della residenza, sia dell’intero Tribunale, sia di qualche Sezione di esso, ed il numero de’ Giudici, che lo compongono. Vi sono inoltre presso ciascun Tribunale un Commissario, ed un Sostituto nominati dal Direttorio Esecutivo, il quale può anche dimetterli, ed un Cancelliere. Ogni cinque anni si procede alla elezione di tutti i Membri del Tribunale. I Giudici possono sempre essere rieletti.
  6. In occasione della elezione de’ Giudici si nominano anche de’ Supplementarj nel numero determinato dalla Legge, altri de’ quali abitanti nel Comune, dove trovasi il Tribunale.
  7. Il Tribunal Civile giudica inappellabilmente su le appellazioni da le sentenze dei Giudici di Pace, degli Arbitri, e dei Tribunali di Commercio, come pure nei casi determinati dalla Legge.
  8. L’appellazione dai Giudicati del Tribunale Civile si porta al Tribunal Civile di uno de’ tre Dipartimenti più vicini, com’è determinato dalla Legge.
  9. Il Tribunal Civile non può giudicare in meno di tre Giudici: dove il numero lo comporta, si divide in Sezioni; e in caso di Appello la Sezione deve sempre essere formata coll’aggiunta di due Giudici di più di quelli, che hanno giudicato in prima istanza
  10. Il Presidente del Tribunale Civile è preso per turno, ogni sei mesi, da’ Giudici dello stesso Tribunale secondo l’ordine della loro nomina. Nelle Sezioni il più anziano di nomina fa le parti di Presidente.

DELLA GIUSTIZIA CORRETTIVA E CRIMINALE.

  1. Nessuno può essere arrestato, se non previo decreto delle Autorità a ciò abilitate dalla Legge, o quando sia colto nell’atto del delitto: l’arrestato deve immediatamente essere condotto avanti all’Uffiziale di Polizia.
  2. L’ordine dell’arresto deve esprimere formalmente il motivo, che lo determina, la Legge, a cui viene appoggiato, e deve notificarsi all’arresto nell’atto della detenzione colla contemporanea contegna al medesimo di una copia di esso ordine.
  3. Qualunque persona arrestata e condotta innanzi all’Uffiziale di Polizia è immediatamente esaminata, o al più tardi entro 24 ore.
  4. Se risulta dall’esame non esservi motivo d’incolpazione contro di lei, è subito rimessa in libertà; e se vi è motivo di mandarla alla casa d’arresto, vi è condotta nel più bieve spazio di tempo, il quale non oltrepasserà mai i tre giorni.
  5. Nessuna persona arrestata può effere ritenuta, se da idonea sigurtà, in tutti quei casi, in cui la Legge permette di restar libero fotto sigurtà.
  6. Nessuna persona, nel caso in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla Legge, può essere condotta, o detenuta, se non ne’ luoghi legalmente e pubblicamente destinati per casa di arresto, di giustizia, o di detenzione.
  7. Nessun Custode, o Carceriere può ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in virtù d’un mandato d’arresto, giusta le forme prescritte dagli art. 222, e 223, d’un ordine d’imprigionamiento, d’un Decreto d’accusa, o di condanna a prigionia, o a detenzione correzionale, e senza che ne abbia fatta annotazione nel suo registro.
  8. Il Custode, o Carceriere deve presentare la persona del detenuto all’Ufficiale Civile della casa di detenzione tutte le volte che n’è richiesto, senza che nessun ordine possa dispensarnelo.
  9. La presentazione della persona detenuta non può denegarsi ai suoi parenti, ed amici che esibiranno un ordine dell’Officiale Civile, il quale è sempre tenuto di accordarlo quando il Custode, o Carceriere non produca un ordine del Giudice di tener la persona arrestata in segreto.
  10. Chiunque non autorizzato dalla Legge, dà, sottoscrive, eseguisce, o fa eseguire l’ordine di arrestare un individuo; e chiunque nel caso di legittimo arresto conduce, o ritiene l’arrestato in un luogo non pubblicamente, e legalmente a ciò destinato, è reo di detenzione arbitraria.
  11. Ogni rigore impiegato nell’arresto, nella detenzione, o esecuzione oltre a quello prescritto dalla Legge, è un delitto.
Costituz. D 233