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Art. 2.°
Obbedienza passiva ai segnali. È stretto dovere di tutti gli agenti della ferrovia, qualunque sia il loro grado, di prestare continua attenzione ai segnali, passiva ed immediata obbedienza a quelli di fermata e di rallentamento. — La disobbedienza ai segnali di arresto e di rallentamento non potrà mai per qualsiasi ragione ritenersi giustificata e sarà rigorosamente punita.
Sarà del pari punita severamente ogni non giustificata trasgressione a qualunque altra disposizione del presente Regolamento.
È rigorosamente proibito di variare in qualsiasi modo i prescritti segnali, e di sostituirvi od aggiun-