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Art. 77.°

Rispetto ai petardi. Allo scoppio anche di un solo petardo, il Macchinista è obbligato di fermarsi e di procedere poi subito lentamente e colla massima precauzione, finchè incontri un segnale o qualcuno del personale che gli porti istruzioni.

Art. 78.°

I Macchinisti, i Conduttori-capi, i Guardiani della linea ed il personale preposto alla manovra dei Dischi e Semafori devono essere muniti di petardi o capsule fulminanti per usarne all’occorrenza.