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zione essere dichiarati Soci benemeriti tutti coloro che con considerevoli donativi di libri o d’altro promuovono l'incremento delle biblioteche popolari della Società.
Art. 9. Non si può essere Soci fondatori e ordinarii per un tempo minore di tre anni.
Art. 10. Costituita la Società, i nuovi Soci, così fondatori come ordinarli, debbono essere proposti da uno che sia già Socio, ed approvati dal Consiglio di direzione.
Art. 11. Tutti i Soci fondatori sono eligibili agli uffici dei quali componesi il Consiglio di direzione ed amministrazione della Società.
Art. 12. Tutti i Soci, così fondatori come ordinarii, hanno diritto all’uso dei libri della Società, nei modi prescritti dal Regolamento delle biblioteche.
Art. 13. Ogni Socio, sia fondatore, sia ordinario, può fare ammettere alle biblioteche popolari della Società tutte le persone ch’egli presenta come meritevoli di questo benefizio.
Art. 14. Ogni Socio può proporre r acquisto di qualche libro o periodico per le biblioteche popolari.
Art. 15. La Società è rappresentata e governata da un Presidente, un Vice-Presidente, quattro Consiglieri, un Cassiere, un Segretario, e tanti Bibliotecarii quante saranno le biblioteche ch’essa aprirà. Tutti questi ufficiali raccolti insieme formano il Consisiglio di direzione e amministrazione della Società.
Art. 16. Gli uffici mentovati nell’articolo precedente sono tutti gratuiti; e le nomine ad essi sono fatte in adunanza generale dalla Società, a maggioranza di voti ed a squittinio segreto.
Art. 17. Gli uffici del Consiglio durano tre anni; al termine dei quali possono essere confermate in essi le persone che già li tengono.
Art. 18. Il Consiglio tratta tutti gli affari della Società, e ne cura gl'interessi, sì materiali, sì morali.
Art. 19. Il Consiglio presenta nelle adunanze generali, che si tengono ordinariamente una volta l'anno, e alle quali tutti i Soci di ogni categoria hanno diritto d’intervenire, il rendimento dei conti della Società, già riveduto da due Sindaci eletti dalla Società stessa nell’adunanza precedente.