Pagina:Ricordi e documenti delle biblioteche popolari Livornesi dalla loro fondazione a tutto il 1869.djvu/63

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Regolamento per le Biblioteche

popolari Livornesi.


Art. 1. Le biblioteche stanno aperte tutti i giorni festivi dalle ore 9 antimeridiane a mezzogiorno.

Art. 2. Sono ammessi come lettori i Soci e tutti quelli che saranno diretti dal Consiglio Direttivo, dai maestri delle pubbliche scuole, dalla Società promotrice della cultura popolare e da qualunque persona di fiducia della Rappresentanza Direttrice, della Società delle biblioteche.

Art. 3. Chiunque è ammesso alle biblioteche riceve una carta di lettore senza la cui presentazione nessun libro potrà essergli dato.

Art. 4. Il lettore è responsabile dei libri che gli si prestano.

Art. 5. I lettori sono pregati di non lasciare i libri fra le mani dei bambini, e di non piegare i fogli per segnare la pagina dove sono rimasti a leggere.

Art. 6. Chiunque deturperà, guasterà, o perderà i libri delle biblioteche, dovrà ripagarli; altrimenti gli sarà ritirata la carta di lettore, ed il suo nome sarà affisso nelle sale delle biblioteche per solo titolo di biasimo.

Art. 7. La carta di lettore sarà pure ritirata a chi non restituirà regolarmente i libri al termine di quattro settimane al più tardi.

Art. 8. Prima che gli si ritiri la carta, il lettore potrà esser condannato con minor castigo, ad una multa di quindici centesimi a favore delle biblioteche.

Art. 9. Non si può prestare più di un libro alla volta.

Art. 10. È proibito ai lettori di scambiarsi fra loro i libri che ad essi furon prestati.

Livorno, lì 40 giugno 1869.

V. Il Presidente II Segretario
Cav. Avv. Eugenio Sansoni N. Giachetti