Pagina:Rivista di cavalleria (Volume I, 1898).djvu/139

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l’iniziativa e l’autonomia degli squadroni 139


Quello che diremo non ci procaccerà certamente la fama di acuti osservatori, poichè le cose lamentate saltano, come suol dirsi, all’occhio, e ne sono al corrente perfino i non militari, coi quali spesso e con poca prudenza se ne discorre anche troppo. Quello che potremo attendercene — ne siamo quasi sicuri — è la generale approvazione dei comandanti di squadrone, e questa ci sarà sufficiente compenso.



Il lamentato stato di cose trae origine dal perchè «l’autonomia degli squadroni fu ammessa come principio, ma negata coi fatti» per le tante restrizioni fattevi dal nuovo Regolamento di istruzione e di servizio interno, restrizioni dalle quali i comandanti di corpo, e conseguentemente gli ufficiali superiori, si valsero per invadere, anche nel resto, il campo della libera azione dei capitani.

Quest’affermazione potrebbe sembrare ardita ed arbitraria ma fortunatamente ci è dato dimostrarla inoppugnabilmente coll’autorevole parola dell’attuale ispettore generale dell’arma di cavalleria, apparsa sulla Rivista Militare del 1° gennaio 1893 sotto il titolo Autonomia degli squadroni.

Il generale L. Majnoni, confortato dalla sentenza pronunziata dal generale Pelloux nel suo discorso di Livorno, che cioè «nulla è perfetto in questo mondo; e negare la perfettibilità è negare la vita, il moto, il progresso» si propone di fare alcune considerazioni sul nuovo Regolamento d’istruzione e di servizio interno per la cavalleria, in un punto che, a parer suo, non corrisponde ai sani precetti che lo rendono nel suo complesso pregevolissimo e lo fecero accogliere con molto favore dagli ufficiali dell’arma. Dice esser merito della cavalleria aver prodotto per la prima un regolamento che affermasse in modo esplicito il principio della libertà d’azione e della responsabilità in ciascun grado della gerarchia militare; ma che precisamente perchè la nostra arma aveva preso l’iniziativa di una riforma utilissima, a un certo punto le sia mancato l’ardimento di condurla usque ad finem, e abbia lasciato in vigore alcune regole le quali