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320 nicolò papadopoli

avevano obbligo di consegnare alla zecca per farne moneta, debbano essere coniati soldi della forma usata due nuove monete, l’una da 8, l’altra da 2 soldi, in uguali proporzioni, e cioè un terzo di ogni qualità. Il grosso da 4 soldi viene mantenuto, ed i mercanti possono farne coniare per la Soria e per gli altri paesi del levante col rimanente dell’argento, dopo francato l’obbligo del quarto. Sì le nuove che le antiche monete dovevano avere la lega e la bontà usata fino allora e andare al taglio di lire 31 per marca, ed in modo che 104 soldi valessero un ducato, aggiungendo calde raccomandazioni per l’esattezza del peso e della fabbricazione. Tale decreto, motivato dalla invasione di monete forastiere nelle nuovo provincie di Brescia e Bergamo, prescrive che le monete da 1, da 2 e da 8 soldi sieno spedite in quei territori, conservando i grossi per i commerci dell’Oriente. È questa la ragione per cui nei ripostigli che si rinvengono nella, terraferma, dove la Repubblica estendeva i suoi possessi, troviamo più facilmente i grossoni ed i pezzi da uno e da due soldi, mentre i grossi vengono ai raccoglitori dai ritrovamenti fatti in Oriente.

La seconda parte presa in quel giorno1 revocava la deliberazione 4 gennaio 1419 (1420), nella quale si abolivano tutte le restrizioni e si permetteva di vendere l’argento in qualsiasi luogo ed a qualsiasi persona, e richiamava in vigore l’antica legge 28 settembre 1374, la quale ordinava che tutto l’argento condotto a Venezia fosse venduto a campanella a Rialto.

  1. R. Archivio di Stato. Senato, Misti reg. LVII, carte 126 t. — Capitolare delle Brocche, carte 25. — Capitolare dei Massari all’argento, carte 65 t.