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| la zecca di reggio emilia | 177 |
1.° di coniare il meglio possibile la nuova moneta,
2. di evitare le frodi ed il falso nella moneta, di denunciare i falsificatori e di custodire le monete e sopratutto i punzoni (carbones),
3.° di non rimanere, nò allontanarsi dalla zecca per nessuna circostanza, senza la licenza del Millemerci e de’ suoi delegati,
4.° di accettare e di licenziare quegli operai che ai concessionarii della zecca piacesse,
5. di denunziare il nome di quelli che contravverrebbero ai patti stabiliti,
6.° di non eleggere alcun preposto o console o altro capo senza il consenso del Millemerci,
7.° di dare le più esatte informazioni sull’andamento della coniazione, se il Millemerci le avesse richieste,
8.° di tagliare la moneta secondo quanto era stabilito, cioè denariorum in unciam.
9.° di coniare nove onde di marco reggiano d’argento pel prezzo di otto regini et bolzonum scilicet.... pro pretio quatuor Reginorum,
10.° in compenso del loro lavoro gli operai avrebbero ricevuto otto denari reggiani per ogni marco di onde nove reggiane[1].
Delle monete in argento dette grossi, battute in quest’epoca, conservansi più esemplari, in alcune collezioni d’Italia; più rare sono invece quelle in argento basso dette piccoli; delle quali tutte sarà data la descrizione in appendice.
Fino a quando i Reggiani continuassero a coniare tal moneta non è espressamente dichiarato.
- ↑ V. Documento III.