Pagina:Rivista italiana di numismatica 1894.djvu/402

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384 emilio motta
quali per tempora, a questo sollo sono stati ellecti per modo che non si sarebe poduto comettere manchamento alchuno, et di questo se ne pò fare experientie assay et non senza urgentissima razone. 111. mi S.ri ha qualche pocha differentia da l’uno a laltro perchè che a fondere et refondere tante volte lo argento et darlo ali i operai li quali may non rendono quelo peso a loro fu dato per il consumare dil pocho. Et ultra ad imbianchirlo esso argento fa callo como etiam per li precessori dessa Cecha et compreso. Ali quali may non fu facto novitate ne mentione alchune desso marcho. E questo saria uno dire che le monete fabricate da qui indreto non fosseno bone et de mancho valuta dil debito: et ad essi Magistri sarebe facto expressa injuria: il che non fu facto a magystro alchuno. Il che però non credono sia de mente di V.re Ex.tie, quale non soleno fare torto ne injuria a persone alchune, et per essere loro fidelissimi servidori de V.re Ex.tie.
«Avisando anchora V.re Ex.tie che per la inhibitione facta ad essi Magistri, quale he stata intesa da Todeschi et altri merchadanti, he stato conducto fora dil dominio de V. S. per la summa de ducati xii" 1 de argento. Et più se dubita che li merchadanti totaliter pigliano altro camino, il che cedarà a total consumptione dessi Magistri et grandissimo danno di questa cità.
«Per la qual cossa essi Magistri et Compagni supplicano ad V.re Ex.tie che quelle se degnano statim provedere chessi Magistri posseno fare lavorare in dieta Cecha, secondo lo solito, et che li sia atteso le diete concessione, capituli et previlegi et delivratione ad loro facta ut supra, et non patiscano li sia facta più tanta injuria come facta sine al presente. Et se pure a V.re Ex.tie parisse, il che non credeno, per meglio consultare la oppinione che he qui contra la justitia se aponta, pono fare comissione a li doctori dil suo Consiglio Secreto aut ad uno o doy confidenti de la parte che vedano infra breve tempo si de jure V. Ex., ne essi vostri Magistri pono inhibire ad loro Magistri non fazano lavorare, corno he facto per lo passato o non, procedendo perho che fra questo mezo essi Magistri non siano in pendente et posseno fare lavorare ut supra. Como hano firma speranza in V.re Cel.ne a le quale humilmente se recomandano ».

336. — 1478, giugno 6, Milano. — Grida molto estesa sulle monete e limitazione di quelle d’oro e d’argento [Reg.