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la zecca di reggio emilia 505

tonio Catania duj soprastanti eletti per suo salario libre cinque per uno al mese, et a Maiestro Petro da Cremona Sazadore uno quatrino per libra de la moneta si levara di cecha. Ita tamen che detto salario de li dui soprastanti siano pag iti de li denari della Comunità su li duj soldi e mezo provenene a quella.

16 Item perchè si possino pagare li soprastanti se obligano li Maestri della Cecha a pagare li dicti quatrini per libra de libre 1100, et pro rata se manco o più tanto se li fabrica ci une se non li fabrica.

17 Item chel maiestro debba dare al sazadore quando levara de cecha per sua mercede per uno sazo soldi sej et de duj 011 più uno Julio.

18 Item che acadendo che li dicti maistri vogliano fare le stampe sapendoli, sia licito a farle dummodo che quando le aura finite uno punzono, che ditto punzoni) non possa temperare senza la presentia de uno de li soprastanti, et temperato chel sia, chel soprastante lo chiava nella cassa, e quando lo maistro vora cazzare ditto punzono, chel soprastante sia alla presentia, et come sia cazzato nella pileta non lo possa temperare senza la presentia di uno delli soprastanti, et temperata che sia chiavata, et sic de singulis.

19 Item chel non sia persona alcuna che osi ni presuma portare ni fare portare oro ni argento fuora de la citta di Reggio, ni di suo territorio, sotto la pena de perder lo argento et oro applicati alla Camera per lo terzo l'altro terzo allo accusatore, et lo altro terzo allo Inventore, et de questo si ne facia fare una publica crida al Sig. Governatore.

20 Item si concede ahi elicti maestri di cecha che per sua mercede possino tuore de oro denari quatro per ducato.

21 Item che tute le robe pertinente per uso della cecha siano condutte dentro della citta senza alcuno datio.

22 Item che per fattura de Julii dopii Julii puossa tuore per libra soldi vintisej, et così de quatrini soldi et sesini.

23 Item che acadendo che fosse portato arzento oli oro da forastieri alla cecha et non remanendo daccordo cimi ditti maestri, che in quel caso sia licito al mercadante riportare il suo oro, ou argento ove a quel parerà.

24 Item che se alcuno della citta bavera boro ou argento sia obligato portarlo alla cecha et non remanendo dacordo cura ditti majstri, esso lo possa vendere ad altri dentro la citta, et non a forastieri sotto la pena contenuta di sopra nel 19 Capitulo.

25 Item quando alcuno forastiero portasse oro, ou argento