Pagina:Rivista italiana di numismatica 1895.djvu/247

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documenti visconteo-sforzeschi, ecc. 239

lissier. Documents cit. p. 207, n. 73. — Motta. Le origini della zecca di Bellinzona, in “Gazzetta numismatica” di Como, V, 1885, p. 84].

440. — 1509, agosto 10, Milano. — Grida sulle monete, e conferma delle gride precedenti. [Reg. Panig., N. 158. t.]

    In ispecie conferma della grida 14 giugno 1508, avendo inteso «chel corso del oro et de le monete anchora hanno principiato a fare mutatione et augumento de pretio, il che procede per la moltitudine deli fiorini de reno che sonno bassi d’oro et legieri de pexo, et anchora per la varietà dele monete triste che sonno comparse et spese in queste passate occurentie de guerra, ale quali per li nostri officiali non sé possuto resistere et provedere comò se aperteneva “Divieto pertanto di ricevere i fiorini di reno” siano de che stampo se voglia, salvo se non serano boni doro, et de pexo a grani tri manco del ducato doro et non più, et le parpajole quale erano poste a dinari vinti nove sive soldi dei et dinari cinque non se possino spendere ne ricevere se non per dinari vinti octo sive soldi doy et dinari quatro. “Si spendano inoltre i ducati d’oro a L. 4 soldi 13; gli scuti soletti a L. 4 s. 9; gli senti ala corona L. 4 s. 6; i grossoni a soldi 22 e denari 9; «Et per questo non se intenda de derogare ala concessione facta ali S.ri de le lighe per la Cecha de Belinzona.”

441. — 1509, novembre 27, Milano. — Grida sulle monete Genovesi. [Reg. Panig., N. 183 t. — Bellati, Mss.].

    «Intendendo il danno derivante dallo spendere delle monete deboli genovesi ovvero «dei grossoni genovini per soldi trenta, per soldi xv et per soldi vij e mezo l’uno novi stampiti sotto il nome dela regia Maestà sua daia conquesta dessa cita de Genoa in qua, licet non siano a tanta bontà et penso che si possino spendere per tale pretio, corno se trovato secundo li assaggi facti dessi “si ordina di non ricevere detti grossoni «per più di soldi xxviij luno et così li altri sopranominati ala rata.”

442. — 1510, febbraio 23, Milano. — Decreto sulle monete forastiere e perchè non si abbia ad esportare ne oro, né argento fuori del dominio di Milano. [Reg. Panig., N. 189. — Bellati, Mss.].