Pagina:Rivista italiana di numismatica 1898.djvu/118

Da Wikisource.
116 giuseppe ruggero

fosse quello di consigliare al Granduca di imitare quel negozio; onde non è improbabile che sia questo il prologo di quell’azione, che ha avuto il suo epilogo nei conii del Museo Nazionale.

Ed ora, ecco il documento in parola.

"Il negotio è questo; Gl’Heretici d’Astradam battano nella lor zecca quantità infinita di talleri, il valore de’ quali dovrebbe essere di nove giuli l’uno, et nondimeno, mescolandovi trista materia li fanno di sei. Portano questi tallari nelle parti di Levante, et nelle mercantie di Corami ed altro, che corrano con li Turchi, spacciano i predetti tallari per nove giuli, et dicano che là non vi guardano, et che rompano il collo in Asia senza mai più ritornare in questi paesi. Un Principe Supremo domanda al Papa se è lecito di falsar questa moneta come di sopra in pregiuditio de’ nemici communi, con i quali può far guerra, et torgh le persone, et le robbe, et se si potesse, dice che ha luogo in Italia, dove far la zecca, per battere i talleri, con l’impronta però de’ sopradetti Heretici, che con la sua non vuole, che apparisca la falsità, et gli farebbe condurre in Anchona per passare in Levante, con pagar due per cento al Papa, sì che gì’ importerebbero più di ventimila scudi l’anno; s’è fatta una congregatione per considerare le circumstantie della sudetta domanda, et si sono eccitate le difficultà, come dire che la moneta nel girare può essere che cada in pregiuditio de’ Cristiani; che la può ritornare fra i medesimi Cristiani; che quantunque sia lecito ingannare i nemici infedeli per ragion di guerra, tuttavia non è lecito sotto pretesto di commertio; et che è falsità batter la moneta con l’impronta d’altri; alle quali così si sono offerti di fare scrivere, per veder qual resolutione se ne debba pigliare; et in vece assicurano che la non tornerà mai in pregiuditio de’ Cristiani, et massime in queste parti, perchè se ne va in Asia, dove si sprofonda senza ritorno. Et che essendo Principe Supremo, in qualsivoglia modo può ingannar quei Cani, come loro ingannano noi, et la falsità dell’impronta non cade se non in pregiuditio de gl’Heretici, che non son manco inimici nostri, a quali si leva parte nel guadagno, il che è utilità commune1.„

Firenze, Gennaio 1898.

G. Ruggero.



  1. V. Archivio Mediceo: magistrature diverse al tempo del Principato; filza miscellanee 46, zecca, 8.