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224 francesco malaguzzi

Tre Incisori (pro interim),

Un Cassiere,

Un Ragionato.

Art. 3. Il solo Direttore generale ha il diritto dell’alloggio nel locale della zecca. Non potrà continuarsi, nè accordarsi l’alloggio in detto locale a verun operaio od inserviente.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Piacenza, 28 giugno 1805.


Per l’imperatore e Re
Il Consigliere Segret. di Stato
L. Vaccari1.



L’avviso fu pubblicato a Bologna e andò in vigore il 13 luglio2. L’anno seguente, con decreto 21 marzo fu determinata la fabbricazione delle nuove monete pel Regno d’Italia, uniformemente alla moneta legale già in corso nell’Impero francese. L’importante decreto, pubblicato a Bologna dieci giorni dopo, è il seguente che, per quanto noto, ci convien riportare:


21 marzo 1806.

— Napoleone I, per la grazia di Dio e per le Costituzioni Imperatore de’ Francesi e Re d’Italia

Considerando, che a togliere gl’inconvenienti derivanti dalla difformità delle monete in corso nel Nostro Regno d’Italia, è necessario introdurvi una nuova moneta uniforme nel peso, titolo e tipo;

Considerando, che le relazioni politiche e commerciali

  1. Bollettino delle leggi, 1805, n. 69. Decreto sull’Amministrazione delle Zecche.
  2. Guidicini, Diario bolognese dal 1796 al 1818.