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la zecca di bologna 227

Art. 24. Il contorno delle monete d’oro, e delle monete d’argento di cinque e di due lire porterà la leggenda; Dio protegge l’Italia.

Art. 25. Nelle monete d’oro e di rame la Nostra Effigie guarderà la sinistra dello spettatore; e in quelle d’argento la destra.

Art. 26. Un regolamento di pubblica amministrazione determinerà il rispettivo diametro delle monete.


Titolo IV.


Della verificazione delle monete.


Art. 27. Le monete fabbricate a’ termini del presente Decreto non potranno essere poste in corso, se prima non ne sia verificato il titolo, e il peso.

Art. 28. La verificazione si fa immediatamente, dopo l’arrivo dei campioni, alla presenza d’una Commissione composta di tre Membri del Nostro Consiglio di Stato, e di due Membri della R. Contabilità. I Direttori della fabbricazione potranno assistere in persona o per procuratore alla verificazione.

Art. 29, La Commissione formerà processo verbale delle operazioni relative alla verificazione, e trasmetterà copia del processo al Ministro delle Finanze e a quello del Tesoro pubblico colla sua decisione.

Art. 30. I campioni che avranno servito alla verificazione rimaranno per tre anni in deposito presso la Commissione medesima. Passato il triennio, i campioni saranno fusi.

Art 31. In caso di frode nella scelta de’ campioni, gli autori, fautori e complici in questo delitto sono puniti come monetarj falsi.


Titolo V.


Disposizioni d’ordine.


Art. 32. La zecca non esigerà da coloro che le porteranno materie d’oro o d’argento per essere convertite nelle monete portate dal presente Decreto che la spesa di fabbrica-