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408 | francesco malaguzzi |
chiero pagarli la moutanza di quello nel tempo et modo ante scritto.
6. Item il cecchiero predetto sia obligato dare alla Camera di Bologna soldi xv di quattrini per ogni libbra d’oro che batterà di bontà come di sopra.
Per ogni libra d’argento di bontà et lega di Bologna soldi tre et denari sei.
Per ogni libra di quattrini di bontà di onza una et denari sei habbia a dare soldi tre et denari sei.
7. Item debbia mantenere le massaritie, ferramenti ed altri instrumenti alla cecca necessarij et quelli custodire et restituire secondo che per inventario li serano consignati.
8. Item debbia a tutte sue spese far batter tutto l’oro argento et quattrini, che serano portati in Cecca, pagando esso tutti li operarij, facittori, ferramenti, Cuzzuoli et carboni et calli et altre spese solite, dando però il mercante l’oro, argento, et materia da far quattrini, alligata alla bontà detta di sopra, et con il saggio in mano, a spese della mercantia. Riservando però quando si facesse nova impresa di stampa, che in tale caso la Camera habbia a fare secondo il consueto. Dechiarando che non possa battere più somma di quattrini et denarini di L. 1200, di peso cioè 1000 di quattrini et 200 di denarini, come di sopra, senza expressa licentia di superiori.
Promissione di quanto si concede al cecchiero per sua utilità.
9. Habbia il detto Cecchiero il luogo da far la Cecca, che è al presente in essere, pagando la pigione la Camera di Bologna.
10. Item debbia bavere dalla Camera le Massaritie, casse ed mantici, et altri instrumenti, et tutti quelli fornimenti necessarij per battere, che sono appresso di Oriente di Canonici già Cecchiero.
11. Item se li habbia a mantenere chel scudo d’oro non passi il pretio di soldi settantacinque.
Che le monete tristi et tose, et quattrini forastieri sieno banditi et le Monete se habbino a spender per la loro valuta, fattone il saggio secondo gli ordini della Città.