Vai al contenuto

Pagina:Rivista italiana di numismatica 1898.djvu/551

Da Wikisource.

la zecca di bologna - documenti 545

simo dalla publicazione del presente nostro Editto, si dovrà da ciascheduno di qualunque stato, grado, e condizione averli con effetto mandati fuori di detto Stato Ecclesiastico sotto pena pecuniaria di Scudi venti moneta da applicarsi una parte all’Accusatore, l’altra parte alla Camera, e la terza parte all’Esecutore, ò sia Giudice esequente, oltre altre pene ad arbitrio di Monsignor Presidente della Zecca, proibendo espressamente a qualsivoglia persona di qualsivoglia grado, e condizione tanto Laica, quanto Ecclesiastica di poter detti quattrini spendere, dare, ricevere, e contrattare respettivamente in qualsivoglia pagamento, e ritenerli appresso di se, e nelle proprie Case, & abitazioni, ò altrove sotto le pene sopradette.

In oltre ordiniamo, e commandiamo, che le monete d’Oro si debbano in detti Luoghi dello Stato Ecclesiastico spendere per lo stesso valore, per cui sono state tassate in altri nostri Editti, ò Notificazioni, cioè, che la doppia di spagna si spenda per Giulii trentatrè, e mezzo d’Argento; La doppia d’italia per Giulii trentadue, e mezzo simili; Et il zecchino di venezia per Giulii diecinove parimenti simili.

Finalmente si ordina, e commanda, che in avvenire in dette Legazioni, & altri Luoghi dello Stato Ecclesiastico non si possa permettere in commercio alcun’altra nuova Moneta Forastiera, ò sia d’Oro, ò d’Argento, overo di Rame, se prima non ne sia stato fatto il saggio nella Zecca di Roma, e datane la permissione da Noi, e da Monsignor Presidente della Zecca pro tempore, sotto pena a chi ricevesse, ò spendesse simili Monete di Scudi cento moneta da applicarsi, come sopra in ogni caso di contravenzione.

Significamo per tanto alli Signori Cardinali Legati delle sudette Legazioni, e commandiamo rispettivamente a tutti i Presidenti, e Governatori delle Provincie, Città, Terre, e Luoghi del detto Stato Ecclesiastico di fare eseguire il presente nostro Editto, essendo tale la mente di Nostro Signore, volendo, & ordinando, che da qualsisia Persona tanto Laica, quanto Ecclesiastica, Secolare, e Regolare di qualsivoglia Ordine, & Instituto, Cavalieri di Malta, Compagnia di Gesù, & altri, benché degni di speciale, & individua menzione si debba eseguire quanto si contiene nel presente nostro Editto,