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ciò che non fa esso medesimo. Ora, il sovrano istituendo il governo dà al principe propriamente quel diritto, indispensabile per far vivere e muovere il corpo politico.

Molti hanno preteso, che l’atto di un tale statuto fosse un contratto tra il popolo ed i capi che si impone, contratto per mezzo del quale si stipulassero fra le due parti condizioni tali, per cui l’una si obbligherebbe a comandare e l’altra ad ubbidire. Si converrà meco, io spero, essere questa una strana maniera di contrattare. Ma vediamo se possa sostenersi una tale opinione.

Primieramente, l’autorità suprema non può nè modificarsi nè alienarsi; e limitandola è un volerla distruggere. È cosa assurda, e contradditoria, che il sovrano si imponga un superiore; l’obbligarsi di ubbidire ad un padrone, gli è un rimettersi in piena libertà.

Inoltre è evidente, che quel contratto del popolo con tali o tali altre persone sarebbe un atto particolare; dal che ne viene, che quel contratto non potrebb’essere nè una legge nè un atto di sovranità e per conseguenza sarebbe illegittimo.