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100 STATUTI CRIMINALI

dannificato: et l'istesso s'intenda di qualunque pellizzaro, e strazzaruolo; ò ziponiero delinquente circa le cose predette. Et l'usuraro, e qualunque altro, che impresterà sopra alcun panno, ò lavoriero non finito; sii condennato, in Lire 25. piccioli; se di ciò haverà havuto notitia: et ciascheduno possa dinontiare, et habbia la metà della pena; et il medesimo s'intenda per i panni d'oro, di seta, et d'argento, et per le cose date per ornare dette vesti, et vestimenti.


Che i Rubbatori, ò Ladroni possano impunemente esser presi. Cap. C L X X X V I I I.

PArimente, che ogn'uno possa impunemente pigliar i Ladroni; overo Malfattori: ma quando haverà preso quelli, ò alcuno di essi; sii tenuto consegnarli, ò fargli consegnar al Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij, secondo la forma infrascritta; cioè: se haverà preso quello, ò quelli nella Terra, ove habita, overo ove habiterà per l'avvenire il Sig. Capitanio; sii tenuto consegnarli, ò consegnarlo nel termine d'un giorno: e se nelle altre Terre di detta Communità; sii tenuto in tempo di doi giorni. Ma se in alcuna parte del distretto di detta Riviera; ciò faccia in tempo di quattro giorni, et chi contrafarà; se sarà persona particolare, si condanni in L. 100. piccioli, et se sarà Università, Borgo, ò Terra; in L.200.


Della pena di chi impedisce; che i Ladri, ò Malfattori non siino consegnati. Cap. C L X X X I X.

PArimente, che se alcuna particolar persona; ò alcuna Università impedirà, ò farà impedire, che alcuno retento, ò che sarà retento come Ladrone, ò Malfattore non sij consegnato nella forza della Communità della Riviera; si condanni, se sarà persona particolare, in L. 300. piccioli, et se sarà Università, Borgo, ò Terra; in L. 600. e più, e manco; ad arbitrio del Sig. Capitanio, et del Giudice delli Maleficij; attesa la qualità del fatto, e delle persone.


Della pena del Plagiario. Cap. C X C.

IL Plagiario, che robba Figliuoli di fameglia, ò altre persone libere; et le vende; sii sospeso alle forche, si che muora.


Della pena di chi commette Robbaria, ò Saccheggiamento. Cap. C X C I.

PArimente, che se alcuno di che conditione si sia, farà Robbaria, ò Saccheggiamento di denaro, ò di robba, che vaglia da L. 15. de' piccioli sino alla somma di L. 50. piccioli in una, ò più volte coadunate, et ciò farà fuo


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