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Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/119

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DELLA RIVIERA 103

gioni; sin che haverà pagato dette pene, ò finche si sarà accommodato con l'offeso.


Dell'Incendio. Cap. C X C V.

SE alcuno scientemente, e malitiosamente nella Casa d'altri, habitata, ò Sacra, ò Religiosa metterà, ò farà mettere abbrusciamento; sii punito capitalmente, si che muora; et sij condennato alla restitution del danno al dannificato. Mà chi metterà, ò farà metter incendio in altro luogo; per il quale darà danno da Lire 100. piccioli in sù; sii condennato, e punito in Lire 500 piccioli alla Communità della Riviera; et alla restitutione, e riffacimento del doppio al dannificato. Mà se metterà, ò farà metter abbrusciamento, per il quale il danno seguito sii da Lire 25. in sù, sino à Lire 100. piccioli; sii condennato, et punito in Lire ducento piccioli alla Communità; et alla restitutione del danno in doppio, come di sopra. Mà se metterà; ò farà metter incendio; per il quale il danno seguito sii da Lire 25. piccioli in giù, e da Lire dieci in sù; sii punito in Lire 50. piccioli alla Communità predetta, et al doppio del danno, come di sopra. Et se per l'incendio accaderà, che il danno dato sii da Lire dieci piccioli in giù; si punisca in Lire 25. piccioli, et al doppio del danno, come di sopra. Et se queste pene, che devono pervenir nella Communità della Riviera dall'incendiario, ò da chi fà far l'incendio, non saranno pagate in tempo di trenta giorni; le sij troncata la mano più valida: et nondimeno sii tenuto nelle prigioni, sin che per il doppio haverà sodisfatto al dannificato; ò che con lui si sarà accommodato. Et in qualunque delli predetti casi sii esso dannificato preferto à tutti Mà se detto incendio sarà accaduto per colpa, ò negligenza solamente d'alcuno; all'hora tal colpevole ò negligente si condanni alla restitutione del danno in doppio; et alle spese, et interessi; et sii ritenuto nelle prigioni, sin che haverà pagato, ò con l'offeso si sarà accordato.


Della pena di chi entra nelli Horti. Cap. C X C V I.

SE alcuno senza saputa del Patrone, ò contro la volontà di quello entrerà in Horto, in Brolo, ò Giardino d’alcuno circondato di muro, ò di siepe; overo entrerà nelle case per forza, ò entrarà scalando per robbare, ò per guastar in quelle, con armi, ò senza, di giorno, e di notte; se sarà preso, et condotto nelle forze della Giustitia, sii condennato à servir nelle galere delli condennati del Sereniss. Dominio per Galeotto nelli ceppi; per mesi deciotto; et al riffacimento di tutti i danni al dannificato in doppio, da esser liquidati co'l giuramento del dannificato medesimo: Et in caso d'inhabilità sii bandito per cinque anni di tutta la Riviera, Brescia, Bresciana; e per 15. miglia oltre i confini; con taglia anco da esser data al


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