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Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/126

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110 STATUTI CRIMINALI

Che vivendo una Donna dishonestamente possa esser scacciata. Cap. C C X.

PArimente, che la Donna, la quale del suo corpo vive dishonestamente, et contro la quale corre voce, e fama publica; che vive dishonestamente; possa, et debba esser scacciata ad istanza delli Vicini della loro contrata.


Che i Sodomitti siino abbrusciati. Cap. C C X I.

PArimente, che qualunque usarà con Donna, ò con Maschio contro natura, con animo di commettere Sodomia; sii punito capitalmente si che muora; et dipoi sii con foco abbrusciato; et ciò, se sarà seguita pollutione, come di sopra; ma se non sarà seguita pollutione; stij nelle prigioni per un'anno, et sij condennato in Lire 300. piccioli, et sii bandito della Riviera per anni dieci: et se frà l'anno venirà in detta Riviera, le sii troncata la mano più valida; et il patiente sii punito, ò castigato; ò veramente si assolva ad arbitrio del Signor Capitanio, et Giudice, attesa la qualità della persona, et del delitto; et l'età parimente.


Della pena di chi giura il falso; et di chi produce falsi testimonij. Cap. C C X I I.

SE alcuno testificarà il falso; acciò qualche persona venga condennata in causa Criminale; sii punito di quella pena; della quale quel tale andarebbe punito; contro del quale haverà testificato falsamente; cioè se corporalmente sarebbe andato condennato. Ma se pecuniariamente; allhora sii codennato al doppio di quella pena, che si sarebbe dedotta nella condanna con le spese, et interessi: la metà della qual pena s'applichi alla Communità della Riviera, et l'altra al falsamente incolpato; et il falso testimonio sii immitrato, et con detta mitra sii posto su l'Asino; et sii condotto per la Terra, ove habiterà il Signor Capitanio sino al luogo del supplicio; et ivi le sii troncata la mano più valida. Ma se testificherà il falso; acciò alcuno venga assolto in causa criminale; similmente sii punito di quella pena; della quale andarebbe punito colui; in favor del quale haverà testificato falsamente; se però corporalmente andasse condennato. Ma se pecuniariamente dovesse condennarsi; all'hora il falso testimonio sii condennato in doppio di quello, che si sarebbe fatta la condanna contro il Reo principale; se fosse stato pruovato il processo fatto contro di quello: et sii di più condennato nelle spese, et interessi: et nel troncamento della mano, come di sopra: Ma se testificherà il falso in causa


civile;