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10 STATUTI CRIMINALI

libri delle sue bollette, da esser veduto per il detto Sindico; et à conoscere, se haveranno osservato le cose da osservarsi: il che s faccia, avanti che se gli paghi il salario.


Del Cancelliere della Communità. Cap. X.

SI eleggano sei Cancellieri nel Conseglio generale della Communità à bussole, e ballotte, Nodari di Collegio, huomini di probata vita, et che sapiano ben scrivere: uno per cadauna quadra; le quali quadre tutte sijno imbossolate; et à sorte una sij estratta nel Conseglio nel mese di Novembre; et nel Conseglio seguente di Decembre i Conseglieri di quella quadra nominino uno, overo più; i quali sijno ballottati da tutto il Conseglio, e chi scuode la maggior parte delle balle, sij eletto. L'officio del quale durar debba per trè anni: ma scorsi i doi anni del suo officio di nuovo nel Conseglio di Novembre sijno imbossolate le altre quadre; et una sij cavata à sorte; et nel Conseglio di Decembre si nomini, si ballotti; et si elegga, come di sopra per altri trè anni, finito l'officio del primo. Et così dopò si faccia di tempo in tempo soccessivamente. I quali Cancellieri nel principio del suo officio sijno tenuti giurar nelle mani del Sig. Capitanio, et alla presenza del Sindico, di osservar tutte le cose infrascritte; et sijno tenuti dar idonea sicurtà di Ducati 500. con un idoneo laudo; i quali si oblighino principalmente, et in solido, dovendo detta sicurtà esser scritta nel libro delli ordinamenti, et ambidoi esser approbati nel Conseglio generale; Dichiarando, che essi Cancellieri sijno tenuti per un'anno; overo almeno per sei mesi avanti il principio del suo officio, ridursi in tutte le Congregationi delli Deputati, e del Conseglio generale senza alcun salario, per istruirsi in detto officio, et habitino continoamente nella terra, nella quale habita il Sig. Capitanio; in pena di L. 100. plan. dalla quale terra non possano partirsi senza licenza del Sindico, e delli Deputati, over della maggior parte di quelli: la qual licenza sij scritta su'l libro delli ordinamenti con la sottoscrittione del Sindico, et di uno delli Deputati: altrimenti sij nulla; et nondimeno cadano nella pena predetta, et sijno tenuti essercitar l'officio suo per se, et non per interposta persona: salvo per causa d'infermità, e di giusta assenza; havuta però licenza, come di sopra; la qual licenza non possa darsi per più di giorni quindeci; et se sij data, non vaglia; et cadano nella pena, come di sopra. Dichiarando in oltre, che il loro officio sij di scrivere fedelmente tutti gli atti, ordinamenti, et scritture della Communità, che per qual si voglia causa occorreranno scriversi; et tanto ordinarie, quanto straordinarie, nissuna isclusa: et non scrivano alcuni atti illegitimi: et che non sijno fatti per due delle trè parti dn quelli, che devono intervenire: nè permettino, che sijno portati: nè portino essi fuori di Cancellaria alcun libro, nè scrit-


ture,