Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/57

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DELLA RIVIERA; 41 maggior parte di loro, di eleggere altri fimili in luogo di quelli, che hauelfero mancato; iquali tutti fiino di fodisfattione del Signor Capitani©; & iquali debbano feruire per Miniftralicontinoanfiente, habitando nella Terra dell’officio; nel numero de’quali non s’intenda ilCauagliero» nè quello, che lo ferue; nè anco il Vicecauagliero; & otto di quelli habbiano per falario delli danari delle condanne della Communità,lire qum deciplanetper cadauno ognimefe; manon pofiano quelli otto far alcuna effecutione ciuile. Gli altri noue poi habbino per falario delli denari, come di fopra, L. 1 o. planet; & quelli fimo tenuti far tutte le effecutioni ciudi:non prohibendoperò, che gli altri da eifer ammefsi perla Communità fenza falario faccino lefteffe eflècutioni;e tutti efsi diecifette infieme co’l Caualliere co’Kuoferuo, et co’l Vicecaualliere, Temano in tutte le cofe all’officio Criminale, et tutti ogni anno debbano effer ballottati nelConfeglioGenerale vecchio, enuouo,il mefe di Genaro di vno in vno; et quelli, che remeranno approbati per la maggior parte delle balle, debbano durare fino alla fine dell’anno; et quelli, che non fcodelfero detta magior parte di balle, vachino per quell’anno; nè in qual fi voglia modo pofiano eifer ammefsi: & tacendoli altrimenti, fenza altra dichiaratione non vaglia, nè pofiano riceuere alcun falario. Et cafo che per il Teforiero,ò per l’Efiattore delle condanne, ò per qualunque altra perfona, le folfe pagato qualche cofa delli danari della Communiti; non le fii in nifiiin modo bonificato. Ne a veruno di quelli Miniftralionnimodamente polla pagarli cofa alcuna in parte, onero in tutto, auanti che fii fiato legitimarnente ammeflo per Miniftrale: & fefarà pagato, non fii bonificato, come di fopra: corra nondimeno a quello il falario dal giorno, nel quale fi hauerà fatto notare per Miniftrale dal Cancellerò della Communita, & hauera efiercitato; fe dopò farà fiato eletto, come di fopra. Et in oltre efsi Miniftrali, dopo che faranno fiati eletti, non pofiano fino a nuoua ballottatane, ne eller caffati; nè eifer impediti di efiercitarfì per Miniftrali, nè dal Signor Capitanio, nè dal Confeglio predetto, nè da altre perfone; fe non precederà accufa, ouer querela; & che ne fij feguita fentenza in fcrittq, leruate le cofe da feruarfi, fecondo la forma delli Statuti, & conofciutoli pienamente la caufa del fuo demerito; et fatto altrimenti non vagliarne tenga fenza altra dichiaratione. Di più nel principio della fuaelettìone, fiino tenuti di giurar nelle mani del Sindico, e delli Deputati, e dar idonea ficurtà, da eifer fcritta per il Cancelliere della Communità, et approbata per gli Deputati,ouer per la magior parte di efsi, dìbene 3 e diligentemente effercitarfi; et di fodisfarà quelli, che fi lamentaffero di loro per il detto fuo officio, et auanti al giuramento, e ficurtà predetta in ne fiuti modo polfano efiercitarfì per Miniftrali; nè corra à quelli alcun falario: et in oltre ritrouati hauer commelfo inganno, ò fraude ia alcun