Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/63

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DELLA RIVI E RA. 47 cellìeto, Coaggiutore; tutti, & qual fi voglia, che efferati alcun* offi“ ciò nella Riuiera; &anco ICauaglieridi giuftitia,Conteftabili, Mini" filali, & Baroeri, nel principio del Tuo officio, nelle mani del Sig. CapH tanio,nel Confeglio generale della Communità. Della Vacanza delli Curiali* Cap. L XIF* P Arimente è fiato determinato di douer inuiolabilmente offeruarfi; che alcun Giudice delli Malleficij, Cancelliere, Coaggiutore,Caualliero,nè il Vicecaualliero del Sign Capitarne; & fimilmente il Signor Podefià, Vicario,& il Conteftabile di quelli; nè i fratelli,ò figliuoli di tutti i predetti,che fi faranno effercitati in tali offici] nella Communiti della Riuiera da anni cinque in qua,non pofsi in qual fi voglia modo erter a rumi, fio a tall’officio in erta Communità; fenon partati in tutto i cinque anni predetti, nè porta efier difpenfato in qual fi voglia modo, nè per qual fi voglia caufa,* nè poffa mecterfi parte alcuna contro leoofe predette per qualunque fi fia; nè per il Signor Capitarne,nè per gli Deputati; nè per alcuno di efsi; ouero per qualunque altra perfona, in pena di Ducati 50. per cadauno; & in oltre alli Deputati; & alli altri,in pena della priuationedi tutti gliofficii, ebeneficij della Communità per diecianni; &con Umile pena in quanto forte porta alcuna parte à ciafchedun Confegliero, che ballottala quella,ò prò,ò contra;& il Cancelliere (otto à fimil pena fii tenuto metter i contrafacientiper debitori nel libro del Teforierodella Communità, fubito che haueranno contrafatto.* e nondimeno tutto quello, che farà prefoin contrario, non vaglia; nè fenza altra dichiaratione tenga, & fii di mfiiin valore: & del prefente Statuto per lettere publichefii datonotitiaà qual fi voglia Rettore, fubito dopò la fua elettione; & data,ouero non data la notitia predetta, nul ladimeno quello Statuto rimanga nella fua forza, e pienamente fii offerti ato. Che alcun lauoriero, non poffa far fi à fpefe delia Communità idi ordine d’alcun lufdicente. Capit. LX V. alcun lauoriero, ò fpefa non porta, nè debba farfi, nè ordinarfi, fii per alcun lufdicente nella Communità della Riuiera à fpefe,onero delli dinari di detta Communità; fe non con la deliberatione delCoufeglio della Communità medefima, eccettuate le fpefe, & i lauorieri,che follerò commandati dalli predetti lufdicenti per il Sereniffimo Due. Dominio Vemfotco pena tanto alli Iufdicenti,quantoalli altri coatrafacienti, di L. 50. de’ piccioli per cadauna volta; & in oltre di pagar del fuo proprio dette fpefe ad ella Communità.