Pagina:Sarpi, Paolo – Istoria del Concilio tridentino, Vol. I, 1935 – BEIC 1916022.djvu/300

Da Wikisource.
294 l'istoria del concilio tridentino


non imputato, restando però nei battezzati la concupiscenza per esercizio che non può nocere a chi non li consente; la qual chiamata dall’Apostolo peccato, la sinodo dechiara non esser vero e proprio peccato, ma esser cosí detta, perchè è nata da peccato e inclina a quello. Che la sinodo non ha intenzione di comprender nel decreto la beata Vergine, ma doversi osservare le constituzioni di Sisto IV, le quali rinnova.

Il decreto della reformazione contiene due parti: una in materia delle lezioni, l’altra delle prediche. Quanto alle lezioni, fu statuito che nelle chiese dove è assegnato stipendio per legger teologia, il vescovo operi che dallo stipendiato medesimo, essendo idoneo, sia letta la divina Scrittura; e non essendo, questo carico sia esercitato da un sustituto deputato dal vescovo stesso; ma per l’avvenire il beneficio non si dia se non a persona sufficiente per quel carico. Che nelle cattedrali di cittá populata e nelle collegiate di castello insigne, dove non è assegnato alcun stipendio per tal effetto, sia applicata la prima prebenda vacante, o qualche semplice beneficio, o una contribuzione di tutti li benificiati per instituir la lezione. Nelle chiese povere sia almeno un maestro che insegni la grammatica e goda i frutti di qualche beneficio semplice, o li sia assegnata mercede della mensa capitulare o episcopale, o dal vescovo sia trovato qualche altro modo, sí che ciò sia effettuato. Nelli monasteri de’ monaci, dove si potrá, vi sia lezione della Scrittura; nel che se li abbati saranno negligenti, siano costretti dal vescovo come delegato pontificio. Nelli conventi degli altri regolari siano deputati maestri degni a questo effetto. Nelli studi pubblici, dove non è instituita lezione della Scrittura, s’instituisca dalla pietá e caritá dei prencipi e repubbliche; e dove è instituita e negletta, si restituisca. Nessun possi esercitar quest’ufficio di lettore o in pubblico o in privato, se non è approvato dal vescovo come idoneo di vita, costumi e scienza, eccetto quelli che leggono ne’ chiostri de monaci. Alli lettori pubblici della Scrittura e alli scolari siano conservati li privilegi concessi dalla legge di goder i frutti delli benefici loro in assenza.