Pagina:Sarpi, Paolo – Istoria del Concilio tridentino, Vol. III, 1935 – BEIC 1917972.djvu/143

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libro settimo - capitolo ix


voler con arte giustificar le sue ragioni e onestar la sua causa. Onde, considerando che in Inspruch dovevano intervenire ancora il re de’ romani, il duca di Baviera, l’arcivescovo di Salzburg e l’arciduca Ferdinando, si teneva che quell’abboccamento non potesse apportar se non novitá, attesa la poca sodisfazione mostrata dall’imperatore sino allora del concilio, e l’unione che in tutte le cose s’era veduta tra lui e Francia; potendosi pensare che il re di Spagna aderisse anco a quella parte, essendo tanto congionto con loro di sangue; massime essendosi divulgato che quel re per lettere sue delli 8 gennaro al conte di Luna gli aveva commesso d’intendersi con l’imperatore e con Francia nelle cose della riforma e della libertá del concilio.

In questi giorni fra’ Feliciano Ninguarda, procurator dell’arcivescovo di Salzburg, presentò lettere di quel principe, e fece instanzia che li procuratori de’ vescovi di Germania potessero dar voto in congregazione, affermando che, se cosí si facesse, altri vescovi di Germania manderebbono procuratori; ma negandolo, ed esso e gli altri, per non star lá oziosi, partirebbono. Fu risposto che s’averebbe avuto considerazione e deliberato conforme al giusto; e di tanto fu dato conto a Roma, per non risolvere manco questo particolare senza avviso di lá. Ma, per le occupazioni nell’uno e l’altro luoco in cose maggiori, non se ne parlò piú.

Il 9 del mese di febbraro fu la prima congregazione de’ teologi sopra il matrimonio. Parlò il Salmerone con molta magniloquenza: e sopra il primo articolo disse le cose solite del scolastici; sopra il secondo portò la determinazione del concilio fiorentino, che il matrimonio riceve la perfezione col solo consenso de’ contraenti, né il padre o altri vi ha sopra autoritá. Sostenne che si dovevano dannar per eretici quelli che attribuiscono potestá alli padri d’annullarli. Aggionse che l’autoritá della Chiesa era grandissima sopra la materia delli sacramenti; che poteva alterare tutto quello che non appartiene all’essenza; che essendo la condizione del pubblico o secreto accidentale, la Chiesa vi aveva sopra potestá. Narrò li