Pagina:Sarpi, Paolo – Istoria del Concilio tridentino, Vol. III, 1935 – BEIC 1917972.djvu/265

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libro ottavo - capitolo iv


il che altro non è se non confonder la ierarchia ecclesiastica, che è ordinata come un esercito de soldati. Al qual ordine ierarchico principalmente appartengono li vescovi, che sono superiori alli preti, a’ quali appartiene ministrar il sacramento della confirmazione, ordinar li ministri e far altre fonzioni. Insegna anco la sinodo che nell’ordinazione de’ vescovi, sacerdoti e altri gradi non è necessario il consenso, vocazione o autoritá del magistrato o d’altra potestá secolare; anzi quelli che, solamente chiamati o instituiti dal popolo, o secolar potestá, o vero magistrato, o per propria temeritá ascendono ai ministeri ecclesiastici, esser non ministri, ma latroni.

A questa dottrina seguono otto anatematismi:

I. Contra chi dirá che nel Novo Testamento non vi sia sacerdozio visibile, o non vi sia potestá di consecrare e offerire e di rimetter li peccati, ma solamente un officio o nudo ministerio di predicar l’Evangelio, e quelli che non predicano non esser sacerdoti.

II. Che oltra il sacerdozio non vi siano altri ordini maggiori e minori, per quali, come per gradi, si va al sacerdozio.

III. Che la sacra ordinazione non sia propriamente sacramento, o vero esser invenzione umana, o solamente certo rito di elegger li ministri della parola di Dio e delli sacramenti.

IV. Che per la sacra ordinazione non sia dato lo Spirito Santo o non sia impresso carattere, o che il sacerdote possi deventar laico.

V. Che la sacra unzione e le altre ceremonie che la Chiesa usa non siano requisite, ma potersi tralasciare, ed esser perniciose.

VI. Che nella chiesa cattolica non vi sia la ierarchia instituita per ordinazione divina, la qual consta di vescovi, preti e ministri.

VII. Li vescovi non esser superiori alli preti, o non aver potestá di confirmare e ordinare; o vero che quella potestá l’abbiano anco li preti; o che gli ordini, conferiti senza il