Pagina:Sarpi, Paolo – Istoria del Concilio tridentino, Vol. III, 1935 – BEIC 1917972.djvu/317

Da Wikisource.

libro ottavo - capitolo vii


III. Non possino li secolari, eziandio per autoritá apostolica o consuetudine immemorabile, constituir giudici in cause ecclesiastiche; e li chierici che riceveranno tali uffici da’ laici, eziandio per vigor di qualsivoglia privilegio, siano sospesi dagli ordini, privati de’ benefici e uffici, e inabili a quelli.

IV. Che il secolare non possi comandare al giudice ecclesiastico di non scomunicar senza licenza, o di revocar o vero suspender la scomunica fulminata; né possi proibirli che non esamini, citi e condanni, e che non abbia birraria ed esecutori propri.

V. Che imperatore, re o qualsivoglia principe non possi far editti o ordinazioni in qualsivoglia modo pertinenti a cause o persone ecclesiastiche, né intromettersi nelle persone, cause, giurisdizioni né tribunali, eziandio nell’inquisizione, ma siano ubbligati prestar il braccio alli giudici ecclesiastici.

VI. Che la temporal giurisdizione de ecclesiastici, eziandio con mero e misto imperio, non sia turbata; né meno li sudditi loro nelle cause temporali siano tirati alli tribunali secolari.

VII. Nessun principe o magistrato prometti per brevetto o altra scrittura, o dia speranza di aver beneficio alcuno posto nel dominio loro, né li possi procurar da’ prelati o capitoli di regolari; e chi per quella via ne ottenirá, sia privato e inabile.

VIII. Che non possino metter mano nelli frutti dei benefici vacanti, sotto pretesto di custodia o iuspatronato o di protezione, né a fine d’ovviar le discordie, né mettervi economi o vicari: e li secolari che accetteranno tal uffici e custodie siano scomunicati, e li chierici suspesi dagli ordini e privati dei benefici.

IX. Che li ecclesiastici non siano costretti a pagar tasse, gabelle, decime, passi, sussidi, eziandio con nome di dono o d’imprestito, cosí per li beni della Chiesa come per i patrimoniali, eccettuate quelle provincie dove per antichissima consuetudine gli ecclesiastici medesimi nelli pubblici comizi