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336 l'istoria del concilio tridentino


contratti siano scritti. Esorta li congiugati a confessarsi e comunicarsi inanzi il contratto o la consumazione del matrimonio; reserva le consuetudini e ceremonie di ciascuna provincia, volendo che il decreto abbia vigore trenta di dopo che sará pubblicato in ciascuna parrocchia.

II. Intorno li impedimenti matrimoniali afferma la sinodo che la moltitudine dei decreti causava gran peccati e scandoli; però restrinse quello della cognazione spirituale a quello che è tra il battizzato e padre e madre di quello con li padrini, e il numero di questi ad un uomo e una donna solamente, il medesino ordinando quanto alla parentela che nasce per il sacramento della confermazione.

III. L’impedimento dell’onestá, che ha origine dalli sponsali, lo restrinse al suo primo grado.

IV. Quello dell’affinitá fornicaria al primo e secondo.

V. Sopra le dispense del giá contratto matrimonio levò la speranza di quelle alli contraenti scientemente in gradi proibiti, e a quelli che anco ignorantemente avessero contratto senza le solennitá. In caso di probabile ignoranzia, si possi conceder dispense gratuitamente. Ma per contraerlo in gradi proibiti, o vero non si dia mai dispensa, o vero rare volte con causa, e senza spesa; né meno nel secondo grado, se non tra gran principi per causa pubblica.

VI. Che non possi esser contratto matrimonio con una donna rapita, mentre sará in potestá di chi la rapí: dichiara li rattori e chi li assiste di consiglio, aiuto o favore, scomunicati, infami e incapaci d’ogni dignitá; e chi averá rapito donna, o pigliandola o non pigliandola in moglie, sia tenuto dotarla ad arbitrio del giudice.

VII. Ordinò che li vagabondi non siano admessi a’ matrimoni, se non fatta diligente inquisizione, e con licenza dell’ordinario, esortando li magistrati secolari a punirli severamente.

VIII. Contra li concubinari ordinò che, ammoniti tre volte dall’ordinario, non si separando, debbiano esser escomunicati; e perseverando anco un anno dopo la censura,