Pagina:Sarpi, Paolo – Istoria del Concilio tridentino, Vol. III, 1935 – BEIC 1917972.djvu/49

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libro settimo - capitolo iii


ferita alli successori. Che Cristo instimi gli apostoli con giurisdizione, e dagli apostoli in qua la Chiesa perpetuamente li ha con giurisdizione instituiti; adonque questo s’ha d’aver per tradizione apostolica; ed essendo difinito che li dogmi della fede si hanno per la Scrittura e per le tradizioni, non si può negare che questo dell’instituzione episcopale non sia dogma di fede; e tanto piú, quanto sant’Epifanio e santo Agostino pongono Aerio tra gli eretici, per aver detto che li preti fossero uguali ai vescovi: che non potrebbe esser, se non fossero de iure divino.

Cinquantanove padri furono di questa opinione; e sarebbe forse il numero stato maggiore, quando molti non si fossero trovati indisposti in quel tempo per un’influenza, che generalmente regnava allora, de catarri, e alcuni altri non avessero finto il medesimo impedimento, per non ritrovarsi in quella meschia e non offendere alcuno in cosa trattata con tanto affetto; e massime quelli che, per aver parlato della residenzia come sentivano, si trovavano incorsi in indignazione de’ loro patroni; e ancora se il Cardinal Simonetta, quando gli parve che le cose passassero troppo inanzi, non avesse fatto diversi uffici, adoperando a questo Giovanni Antonio Fachinetto, vescovo di Nicastro, e Sebastiano Vanzio vescovo di Orvieto, li quali con molta destrezza persuasero che il tentativo de’ spagnoli era a fine di sottrarsi dall’obedienzia del papa, che sarebbe stata un’apostasia dalla sede apostolica, con gran vergogna e danno dell’Italia, la qual non ha altro onore tra le nazioni oltramontane se non quello che riceve dal pontificato.

Il Cinquechiese disse che era giusta cosa che di tutti gli ordini e gradi della Chiesa si dechiarasse quo iure fossero instituiti, e da chi ricevessero l’autoritá. Al qual aderirono alquanti altri, e in particolare Pompeio Piccolomini vescovo di Tropeia, il qual, facendo la medesima instanza, soggionse che quando si trattasse de tutti li gradi della Chiesa, dal maggiore al minore, e si dechiarasse quo iure fossero, egli direbbe la sua sentenza anco nella materia del vescovato, se fosse concessa