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68 l'istoria del concilio tridentino


nello stato della Chiesa, con un non obstantibus, la grazia li sarebbe resa vana.

Il giorno seguente dalla residenza si passò nell’ordine episcopale. E avendo Segovia replicato che la instituzione delli vescovi de iure divino fu trattata e risoluta nel medesimo concilio nel tempo di Giulio III con approbazione di tutti, e che egli ne aveva detto la sua sentenzia (e specificò il giorno e l’ora, quando ciò fu), il Cardinal di Mantoa fece pigliar gli atti di quel tempo e legger dal secretario quello che fu difinito allora per pubblicare, dandogli esposizione, per la qual concludeva che non fu né deciso, né esaminato, né proposto nel modo che da Segovia era stato detto. Al che replicando quel vescovo, se ben con parole in apparenzia reverenti, successero tante repliche che convenne finir la congregazione.

E perché desidererá forse alcuno d’intendere qual di loro parlava con fondamento, sará a proposito portar qui quello che allora fu deciso nelle congregazioni, se ben non pubblicato in sessione, per la repentina dissoluzione del concilio a suo luoco narrata. Furono allora composti tre capi della dottrina, il terzo de’ quali era inscritto: «Della ierarchia e della differenzia delli vescovi e preti»: e avendo della ierarchia longamente parlato, dice poi cosí, di parola in parola tradotto di latino: «Insegna oltra di ciò la santa sinodo non dover essere ascoltati quelli che dicono li vescovi non esser instituiti iure divino, constando manifestamente dalle lettere evangeliche che Cristo Signor nostro esso medesimo ha chiamato gli apostoli e promossoli al grado dell’apostolato, in luoco dei quali sono subrogati li vescovi. Né ci debbe venir in pensiero che questo cosí necessario ed eminente grado sia stato introdotto nella Chiesa per umana instituzione, perché sarebbe un detraer e vilipender la divina provvidenza, che mancasse nelle cose piú nobili». Queste erano le parole del capo della dottrina. Furono anco notati otto canoni, l’ottavo de’ quali diceva: «Chi dirá che li vescovi non siano instituiti iure divino, o non siano superiori alli preti, o non abbiano autoritá di ordinare, o quella competisca anco alli preti, sia anatema». Ognun, preoccupato d’un’opinione,