Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/111

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futuri che possano insorgere”), avevano depositato la somma su un conto. Non chiesero peraltro di vedere i documenti conseguenti all’accordo stipulato a tal fine con Mills, perché si fidavano di lui ed avevano preso atto della situazione generale che era stata loro descritta.

Al teste veniva esibito il documento “Memo” del 27 novembre 1996 (pag. 90, cartellina G faldone 4 bis. La sua traduzione è contenuta nel fascicolo Fininvest Group B depositato dal P.M. il 13 aprile 2007, in cui, per evidente errore, è indicata la data del 1° febbraio 1997). Scott dichiarava che esso era stato indirizzato da Mills al consiglio di amministrazione della società, vale a dire, oltre allo stesso Scott (“JWS”), Coffin (“CJC”) e Rylatt (“VHR”); “DMM” sta per Mills, ed è la lettera successiva agli accordi presi in relazione alla suddivisione del c.d. dividendo Horizon.

Vi si dà atto che la somma era depositata su un apposito conto (denominato “David M.D. Mills riferimento Mackenzie Mills/AIL”), e che Coffin e Rylatt si erano impegnati a non intraprendere alcuna azione legale nei confronti dello stesso Mills e di Scott; conseguentemente, Mills si obbligava a prelevare danaro da quel conto, fino al 1 gennaio 1998, solo presentando un documento di un socio dello studio comprovante che del prelievo questi era stato avvisato due settimane prima e che gli altri soci erano stati informati; l’avviso avrebbe dovuto contenere la motivazione del prelievo e le prove delle sue ragioni; il prelievo era possibile solo nei seguenti casi:

1) richiesta di un Tribunale italiano o inglese,

2) pagamento di tasse e spese bancarie,

3) pagamento di onorari professionali o “segretariali” per il Gruppo All Iberian,

4) pagamento di onorari professionali1 in relazione al ruolo di Mills quale testimone o difensore in qualsiasi procedimento, in Italia o in Inghilterra, che coinvolgesse All Iberian o comunque riguardante fatti o persone cui si faceva riferimento nel provvedimento del Serious Fraud Office del 16 aprile 1996,

5) pagamento di qualsiasi multa o penale in qualsiasi giurisdizione in relazione a tali procedimenti.

Dopo il 1° gennaio 1998, con le medesime motivazioni, il prelievo avrebbe potuto esser effettuato, più semplicemente, con un preavviso ai soci di due settimane.

Tutto il denaro comprensivo degli interessi – dedotte le eventuali spese di cui ai punti precedenti – sarebbe stato distribuito tra i soci, secondo le percentuali che sarebbero state stabilite di comune accordo, o comunque in base al loro accordo di partnership nello studio, solo ove si fosse potuto procedere “in modo prudente” , o “alla conclusione di un qualsiasi procedimento legale di rilievo in Italia o il 1 luglio 2001 a seconda di quale di questi due avvenimenti si verifichi per primo”.

  1. Al momento della sua uscita dallo studio Withers, con cui si era fuso Mackenzie Mills, l’imputato con “Memo” del 1° dicembre 1997 (reperibile, anche tradotto, e con errata indicazione della data, nel fascicolo “Fininvest Group B” depositato dal P.M. il 13 aprile 2007) ricordava agli ex soci che, al punto 4, dopo le parole “i miei compensi professionali”, si erano accordati per aggiungere le parole: “o spese di viaggio ordinarie o di alloggio”.