Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/127

Da Wikisource.

direttamente né indirettamente, e quindi la somma non doveva essere considerata un compenso professionale. Alla fine le spese sostenute da Mills erano state inferiori al previsto, ma ancora, a distanza di dieci anni, egli rischiava di essere incriminato. Il costo complessivo di tutta la vicenda era perciò incalcolabile.

La consulente – senza accludere documentazione alcuna, a quanto consta – aggiungeva che le spese legali di Mills negli anni 1998/1999 erano state di circa 25 milioni di lire italiane, cioè (come la commercialista stessa precisava) di 10.000 sterline, nell’aprile 2002 di 4.866 sterline, nel marzo 2003 di 5.324 sterline, nel 2004 di circa 45.900 euro, cioè 30.000 sterline. Per un totale di circa 60.000 sterline. A queste spese si dovevano aggiungere quelle di viaggio e soggiorno (“Travel and subsistence”): Mills non aveva conservato le ricevute, ma si era dovuto recare in Italia nel corso del 1996 ben 12 – 15 volte, per rendere testimonianza ovvero per incontrare i propri avvocati. Per ogni viaggio, tra volo aereo ed albergo, aveva speso circa 1.000 sterline. E quindi in tutto almeno altre 10.000 sterline.

Mullins concludeva sul punto asserendo ancora una volta che “la somma era passata da un conto clienti Fininvest di Withers al conto corrente personale di Mills, Fininvest aveva acconsentito di farsi carico delle spese sostenute scadenzando dei versamenti e gli aveva messo a disposizione dei fondi con queste finalità”1.

Corre l’obbligo di ricordare che, al momento del suo ritiro da Withers, Mills con “Memo” del 1° dicembre 1997 (cui si è già accennato) aveva rammentato agli ex soci che, al punto 4 del loro accordo del 27 novembre 1996, dopo le parole “onorari professionali”, avevano convenuto di aggiungere le parole: “o spese di viaggio ordinarie o di alloggio”2. Vale a dire che egli poteva prelevare a questo fine dal conto vincolato a suo nome presso Guinness Mahon.

Ed allora delle due l’una: o Mills si faceva pagare due volte le indimostrate spese di viaggi e soggiorni in Italia, certo non economici, fino al marzo 2000 (quando venne divisa la somma vincolata), attingendo a tal fine sia dal conto di Guinness Mahon sia dal fondo messo a sua disposizione da Fininvest, oppure l’entrata di oltre 99.000 sterline contestata dal fisco inglese aveva un’origine diversa da quella dichiarata, e non documentata, a Inland Revenue.

  1. Si veda sul punto anche la deposizione di Andrew Costard, che sarà esaminata poco oltre, e lo scambio di mail fra il medesimo e Mills dell’agosto 2004.
  2. Al punto 4 si stabiliva infatti che Mills poteva effettuare dei prelievi dal conto vincolato ed ancora indiviso fra i soci dello studio per il “pagamento di onorari professionali in relazione al ruolo di Mills quale testimone o difensore in qualsiasi procedimento, in Italia o in Inghilterra, che coinvolgesse All Iberian o comunque riguardante fatti o persone cui si faceva riferimento nel provvedimento del Serious Fraud Office del 16 aprile 1996”,