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Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/2

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Paolo Del Bue circa cinque mesi dopo la sua escussione; il verbale della deposizione del teste Heimo Quaderer è pervenuto addirittura un anno dopo la sua effettuazione a Vaduz.

Vanno, ancora, messe in luce le difficoltà incontrate dal Tribunale per ottenere la deposizione del teste Flavio Briatore (cittadino italiano residente all’estero, ma con rilevanti interessi, non solo di natura economica, in Italia) ed ancor più quella del teste Benjamin Marrache (avvocato di Gibilterra con studi professionali anche a Londra, in Spagna e altrove).

Quanto sopra scritto trova ampio riscontro nelle numerose richieste rogatoriali avanzate, nelle richieste di informazioni formulate dalle parti ed alle parti (nel corso del dibattimento, come da verbali in stenotipia), negli accertamenti di P.G. effettuati, nella corrispondenza via e-mail tenuta dal P.M. in relazione alla citazione dei propri testi e riferita in dibattimento, in quella telefonica ed informatica tenuta dal Tribunale stesso, di cui si dava sempre conto nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

Peraltro, molte comunicazioni sono intercorse fra le parti per posta elettronica e, in relazione a questioni organizzative, anche fra le parti e il Tribunale, come si evince ancora una volta dalla lettura dei verbali in stenotipia.

Si deve infine ricordare che il materiale probatorio dell’accusa era stato raccolto in CD allegati al fascicolo del dibattimento, che consta complessivamente di una quarantina di faldoni.


Tutto ciò premesso, va ricordato che il presente procedimento trae origine da un’indagine del P.M. inizialmente unitaria, che ha dato luogo, oltre all’imputazione a carico di David Mills e di Silvio Berlusconi (posizione ora separata) di cui qui si tratta, anche al procedimento Agrama + altri (n. 11776/06 R.G.Trib.) pendente attualmente presso la I sezione penale di questo Tribunale (e questo spiega, fra l’altro, il riferimento al processo Agrama contenuto nell’oggetto delle comunicazioni provenienti dalla Confederazione Elvetica).

Il GUP con decreto del 30 ottobre 2006 disponeva il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi e Donald David Mills Mackenzie (che per brevità verrà nella presente motivazione denominato David Mills, persona peraltro nota con tali generalità, e spesso indicata negli atti provenienti dal Regno Unito con la sigla DMDM).

Veniva contestato ad entrambi il reato di cui agli artt. 110, 319, 319 ter, 321 c.p. in relazione alle deposizioni testimoniali rese da Mills il 20 novembre 1997 nel procedimento n. 1612/96 R.G. Trib. (Arces + altri, per il reato di corruzione di militari della Guardia di Finanza), il 12 e 19 gennaio 1998 nel procedimento n. 3510 + 3511/96 R.G. Trib. (c.d. All Iberian, per i reati di falso in bilancio della Fininvest S.P.A. e finanziamento illecito dei partiti).