Vai al contenuto

Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/22

Da Wikisource.

giudiziaria elvetica e da quella italiana, le questioni relative alle presenze consentite in aula dall’autorità straniera, la cui decisione veniva così fortemente contestata dalla difesa dell’imputato Berlusconi da costringere ad una sospensione del collegamento. Venivano altresì avanzate dalle difese ulteriori richieste istruttorie, decise dal Tribunale il 9 maggio 2008:


Il Tribunale,


a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 18.4.08, osserva quanto segue.

In relazione alla eccepita nullità dell’udienza del 18.4.08 nella parte in cui si è svolta in collegamento video con l’Autorità Giudiziaria elvetica in sede rogatoriale, sentito il parere di tutte le parti, il Tribunale non può che richiamarsi alla motivazione della già pronunciata ordinanza di “non luogo a provvedere”, rigettando la proposta eccezione.

Non si può peraltro sottacere la circostanza che le modalità di esecuzione dell’esame dei testimoni in rogatoria e le condizioni poste dall’Autorità Giudiziaria elvetica erano perfettamente conosciute dalle parti, che hanno potuto sempre – ovviamente – prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento (si veda in particolare il fax del 12.3.08 inviato dal Ministero Pubblico della Confederazione) ed hanno ricevuto la comunicazione di questo Presidente in data 13.3.08 afferente, fra l’altro, la “dichiarazione di garanzia” (avente ad oggetto l’osservanza delle procedure indicate dall’Autorità rogata), resa su richiesta di tale Autorità anche in loro nome, e nulla hanno eccepito.

In relazione alla richiesta della difesa Berlusconi di citazione di Diego Attanasio per lo svolgimento del proprio esame diretto, il Tribunale rileva che nel corso del dibattimento, in data 1° giugno 2007 (cfr. pag. 21 della trascrizione del verbale in stenotipia) la difesa dell’imputato Berlusconi nella persona dell’avv. Ghedini, in relazione alle modalità di esame dei testimoni residenti in Svizzera, affermava: “Si è detto fin dalla prima udienza – e possiamo controllarlo – che noi avevamo” (rectius davamo) “la disponibilità a sentire contestualmente i nostri testi e quelli del P.M. comuni, ma non di anticipare i nostri testi”.

L’affermazione di volontà si concretizzava per un verso nel diniego allo svolgimento in rogatoria, contestualmente all’esame del teste De Fusco richiesto da accusa e difesa, dell’esame dei testimoni della sola difesa, Amman e Mattiello (che infatti sono stati sentiti, con nuova rogatoria, alla scorsa udienza), e, per altro verso, nell’esame e controesame, ad opera di tutte le parti, dei testi comuni Paolo Marcucci (residente in Italia), Marina Mahler Fistulani e Flavio Briatore.

All’udienza del 13.7.07 compariva il teste Attanasio, anch’egli comune all’accusa e alle difese, per il quale dunque vi era stato il previo accordo all’esame e controesame contestuale di tutte le parti.

Ed infatti in apertura d’udienza (cfr. pagg. 4-5 della trascrizione del verbale in stenotipia) l’avv. Ghedini chiedeva di non esaurire in quell’unica giornata l’audizione del teste, dovendo egli allontanarsi per “un non previsto e non prevedibile impegno parlamentare”; osservava che l’esame del P.M. non sarebbe stato di breve momento e la deposizione non si sarebbe comunque potuta esaurire in un’unica udienza. Nello specifico dichiarava: “Il nostro collega che assiste il dott. Attanasio ha dato la sua disponibilità, il dott. Attanasio non era particolarmente entusiasta di dover ritornare, ma io ho fatto presente al collega che comunque sarebbe anche un nostro teste, che quindi noi potremmo fare il controesame e poi chiedere nuovamente, dopo i testi del P.M., di fare l’esame diretto, cosa che vorremmo evitare di fare come abbiamo fatto fino adesso e quindi concentrare in un unico esame”.

In accoglimento della richiesta, proseguendo l’assunzione delle prove nell’ordine concordato dalle parti e già osservato per i precedenti testimoni, anche all’evidente fine di concentrare nel minor numero di udienze possibili la deposizione del teste, così come prospettato dallo stesso avv. Ghedini, e nel pieno rispetto dei diritti della difesa, si procedeva con l’esame del teste Attanasio da parte del P.M. e della difesa Mills e si rinviava all’udienza del 21.9.07 in prosecuzione. Nel verbale riassuntivo dell’udienza del 13.7.07 si legge, in chiusura: “il Tribunale rinvia all’udienza del