Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/24

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Livio Gironi veniva pertanto chiamato a deporre quale imputato di reato connesso, e si avvaleva della facoltà di non rispondere.

La riserva in ordine alle richieste ulteriori delle parti ed alle modalità di effettuazione della rogatoria veniva sciolta con altra ordinanza:


Il Tribunale,


sentite le parti, osserva:

L’esame di Paolo Del Bue in qualità di imputato di reato connesso è stato disposto per l’odierna udienza ed egli, regolarmente citato dalla difesa, ha fatto pervenire ai difensori una nota in data 6.5.08 con la quale manifesta la sua volontà di rispondere (“alle domande che non riterrò pregiudizievoli per la mia difesa”) ed ha comunicato: “intendo avvalermi del diritto ad essere sentito per rogatoria a Lugano”.

Dalla documentazione oggi prodotta dal suo difensore presente in aula, avv. Perroni, emerge che Del Bue è cittadino svizzero ivi residente. Ai soggetti citati ex art. 210 c.p.p. per costante giurisprudenza si applica lo statuto dell’esame testimoniale. La richiesta di assistenza giudiziaria ad uno Stato estero, presupponendo il compimento di attività giurisdizionale eseguibile solo attraverso la collaborazione dell’organo giudiziario straniero, non può che esser considerata un istituto di carattere straordinario, da porre in essere nei soli casi in cui l’atto non sia eseguibile in territorio italiano, e così è nel caso di specie, non essendo possibile procedere con accompagnamento coattivo nei confronti di cittadino straniero residente all’estero, della cui eventuale, anche temporanea, dimora in Italia non è stata fornita prova alcuna.

P.Q.M.


Dispone l’effettuazione dell’esame di Del Bue Paolo in rogatoria, tramite videoconferenza, come da separato atto.


La Confederazione Elvetica successivamente dava notizia della data prevista per l’esame di Paolo Del Bue: a seguito degli impedimenti da quest’ultimo comunicati (un malore che lo aveva colto in Brasile), l’incombente slittava fino al 14 luglio 2008.

Nel frattempo, in data 17 giugno 2008, la difesa Berlusconi depositava istanza di ricusazione di questa Presidente: l’istanza sarebbe poi stata rigettata in primo grado dalla Corte d’Appello (il 10 luglio 2008) e definitivamente dalla Corte di Cassazione il 16 dicembre 2008: sono in atti sia l’istanza che i provvedimenti della Corte d’Appello e della Corte di Cassazione.

Dei consulenti delle difese era previsto l’esame all’udienza del 20 giugno 2008: ma essi non erano presenti, e le difese comunicavano che non avrebbero consentito al loro esame previamente alla deposizione dell’imputato di reato connesso Paolo Del Bue (imputato nel citato procedimento Agrama + altri, n. 11776/06 R.G.Trib., pendente attualmente presso la I sezione penale di questo Tribunale)

Questa ed altre questioni poste dalle parti venivano decise dal Tribunale con ordinanza:


Il Tribunale,


viste le richieste:

- delle difese Berlusconi e Mills di conferma dell’ordinanza emessa in data 15.5.08 relativa all’effettuazione dell’esame dell’imputato di reato connesso Paolo Del Bue preliminarmente all’esame dei consulenti di parte;