Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/26

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Andrea Perini illustrava la consulenza svolta nell’interesse di David Mills all’udienza del 7 luglio 2008.

Il Tribunale il 14 luglio 2008 si recava a Lugano per assistere all’esame dell’imputato di reato connesso Paolo Del Bue, che in relazione alla quasi totalità delle domande che gli venivano poste dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere. Egli si opponeva poi alla trasmissione del verbale all’Autorità Giudiziaria italiana, opposizione rigettata in più gradi dall’Autorità elvetica: sicché il relativo verbale veniva acquisito al fascicolo del dibattimento solo in data 5 dicembre 2008.

All’ultima udienza prima della sospensione feriale, il 18 luglio 2008, dalla difesa Berlusconi veniva chiamata a deporre la consulente Claudia Tavernari: il suo esame però si prolungava oltre l’orario consentito, e doveva essere interrotto. Veniva pertanto acquisito al fascicolo del dibattimento solo uno dei due volumi che costituiscono il suo elaborato scritto.

Il 23 luglio 2008 il Parlamento approvava la legge n. 124, “Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato”.

Alla prima udienza successiva alla sospensione feriale, il 19 settembre 2008, i difensori dell’imputato Silvio Berlusconi non si presentavano, adducendo impedimenti ritenuti legittimi dal Tribunale, e veniva accolta la richiesta di termini a difesa avanzata dal legale nominato in sostituzione e reperito ritualmente tramite call-center, l’avv. Chiara Zardi.

All’udienza del 27 settembre 2008 la difesa Berlusconi chiedeva la sospensione “de plano” del processo a carico del suo assistito, e la difesa Mills si opponeva ad una eventuale separazione degli atti. Il P.M. sollevava questione di costituzionalità della L. 124/08, questione già sollevata ed accolta nel processo pendente presso la I sezione di questo Tribunale, più volte menzionato.

Il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione “de plano” come da ordinanza:


Il Tribunale,


- sentite le difese che hanno chiesto al Tribunale di avvalersi della facoltà di sospendere il presente procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di costituzionalità dell’art. 1 commi 1 e 7 della legge n.124/2008 sollevata dalla I Sezione del Tribunale di Milano in data 26.9.08

- rilevato che la difesa Berlusconi aveva sostenuto con nota depositata il 16.9.08 l’immediata operatività della legge n. 124/2008 senza necessità di alcuna pronuncia da parte del Tribunale

- ritenuto che ogni vicenda attinente al processo, ed in particolare un intervento normativo che lo riguardi quale quello sopravvenuto, non può non trovare riscontro in una pronuncia del giudice in contradditorio delle parti

- considerato che l’accoglimento della questione di costituzionalità in altro procedimento ai sensi dell’art. 23 L. 87/1953 comporta la obbligatoria sospensione di quel solo giudizio

- sentite le parti ed in particolare il P.M. che ha dichiarato di volersi avvalere del diritto di svolgere nel presente procedimento la questione di costituzionalità della stessa legge

dispone procedersi oltre.