Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/349

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dichiarazioni, che facevano di Bernasconi dal professionista conosciuto solo in relazione all’attività di entrambi, non particolarmente ricco (persona per la quale 600.000 dollari non erano certo spiccioli, aveva detto lo stesso Mills), al carissimo, intimo amico, molto facoltoso, abitualmente frequentato anche dopo la cessazione dei rapporti professionali, consapevole del proprio imminente decesso, e desideroso di gratificarlo, al termine della propria vita, con un atto di pura generosità.

Il Tribunale non può che rilevare però che tali modificazioni, ancora una volta, trovano facile spiegazione: solo un dono vero e proprio non sarebbe stato soggetto ad imposizione fiscale, e, di fronte alle fortissime perplessità di Inland Revenue, Mills sempre più doveva calcare sul concetto di liberalità gratuita, per non adempiere ai suoi obblighi di cittadino e contribuente. Infatti i guadagni realizzati in territorio estero, attraverso investimenti in società offshore o in hedge funds, erano trattati dal fisco inglese quali redditi da sottoporre a tassazione ordinaria e non già quali capital gains, fruenti di un regime di tassazione assai più favorevole, come ricordava Barker nella mail inviata a Mills il 9 febbraio 2004. E quindi Mills, cui l’importo era arrivato appunto dall’estero, aveva buone ragioni per temere di essere chiamato a versare ingenti somme di denaro.

Non sorprende pertanto il suo complessivo comportamento, tenuto dal febbraio 2004 al novembre dello stesso anno. In sostanza al fisco Mills decideva di raccontare i fatti scegliendo – con sempre maggior nettezza – di dire quanto serviva ad evitare ogni possibile conseguenza negativa sia nelle sedi giudiziarie sia in campo fiscale.

Ma, ancora una volta: non stiamo parlando di un cittadino qualunque. L’imputato aveva dimostrato nel corso degli anni la sua capacità di agire con una “prudenza” – o per meglio dire abilità – in campo finanziario tale da esercitare per mestiere il ruolo di creatore e curatore di società ombra in paradisi fiscali, tale da fare della natura confidenziale e riservata la cifra di rapporti professionali creati e coltivati con i propri facoltosi clienti. La circostanza emerge in chiaro dalle deposizioni di costoro, escussi in qualità di testimoni: si vedano le deposizioni di Paolo Marcucci, Marina Mahler, Diego Attanasio, e Flavio Briatore, tutti ugualmente attendibili.

La sua storia personale e la sua esperienza gli consentivano di valutare con immediatezza la natura delle indicazioni rese al fisco, le loro possibili implicazioni (non solo in tema di tassazione), le conseguenze che dalle stesse potevano derivare per sé, la sua famiglia (si pensi ai paventati – e verificatisi – danni d'immagine anche per Tessa Jowell, esponente del governo britannico allora ed attualmente) e per gli altri soggetti chiamati in causa: primo fra essi il suo originario coimputato nel presente procedimento.

In conclusione: il timore di dover versare ingenti somme non poteva essere tale da indurre Mills a rendere dichiarazioni assai pericolose per sé e per altri, come la storia ha dimostrato,