Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/35

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P.Q.M.


rigetta le richieste di prove orali della difesa;

rigetta la richiesta di perizia contabile;

dispone l’esame di Claudia Tavernari perché riferisca in ordine al contenuto del suo elaborato “Ricostruzione delle movimentazioni di denaro avvenute sui conti bancari 700807, 701573 e 600478 accesi presso la <CIM-Banque> di Ginevra” e ne ordina la citazione, a cura della cancelleria, anche via fax stante l’urgenza, per l’udienza del 21 novembre 2008 aula 4 ore 10;

dispone il conferimento dell’incarico di riascolto parziale delle registrazioni in lingua inglese ed eventuale integrazione delle traduzioni già effettuate e trascritte come da separata ordinanza.


Claudia Tavernari deponeva dunque nuovamente, ex art. 507 c.p.p., e all’esito veniva acquisito al fascicolo del dibattimento il suo intero elaborato scritto, all’udienza del 21 novembre 2008.

Il 5 dicembre 2008 si dava atto che era pervenuto dall’Autorità elvetica il verbale della deposizione resa il 14 luglio 2008 da Paolo Del Bue.

La difesa Mills poneva poi una serie di questioni, sulle quali il Tribunale decideva come segue:


Il Tribunale,


vista la questione di nullità, o in subordine di inutilizzabilità, degli atti rogatoriali svolti a Londra fra il 24 e il 27 settembre 2007, nella parte in cui questo collegio non ha assistito, sentiti il P.M. e la difesa di parte civile, osserva.

Nella propria richiesta all’Autorità britannica del 13 giugno 2007 il tribunale, dopo aver segnalato l’obbligo per i testimoni di rendere la dichiarazione di cui all’art. 497 c. 2 c.p.p., scriveva:

“I sottoscritti Giudici chiedono, ai sensi dell’art. 4 Convenzione europea di assistenza giudiziaria di Strasburgo del 20 aprile 1959, di essere autorizzati ad assistere all’esecuzione della rogatoria e quindi di essere informati della data e del luogo della stessa.”

Il Collegio è stato quindi autorizzato ad assistere all’esame dei testimoni, ma è stato poi estromesso durante una consistente parte di ogni deposizione, in accoglimento delle eccezioni sollevate dai difensori degli imputati e concernenti la possibilità di esclusione delle testimonianze secondo la legislazione italiana ex art. 200 c.p.p.

Va innanzitutto detto che la difesa ha riaperto, in connessione con la questione sollevata, il tema del c.d. segreto professionale: questo tribunale non può sul punto che rimandare alla propria ordinanza pronunciata il 19 ottobre 2007, rispetto alla quale nulla vi è da aggiungere o modificare.

Anche per quanto riguarda il più volte preannunciato tema della nullità ex art. 178 lett. A c.p.p., o in subordine della inutilizzabilità, degli esami rogatoriali, non si può che ribadire quanto già deciso in occasioni parzialmente diverse, ad esempio in data 23 novembre 2007 in relazione alle acquisizioni documentali e in data 18 aprile 2008 in relazione alla pubblicità dell’udienza.

In particolare il 23 novembre 2007 il Tribunale scriveva:

“Ai sensi dell’art.3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria la rogatoria viene eseguita dalla parte richiesta nelle forme previste dalla propria legislazione.

Ai sensi dell’art.2 della stessa Convenzione, l’assistenza giudiziaria può essere rifiutata “se la Parte richiesta ritiene che l’esecuzione della domanda possa portare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all’ordine pubblico o ad altri interessi essenziali del suo paese”.”

Va quindi affermato ancora una volta che le modalità di svolgimento della attività in rogatoria sono quelle determinate dallo Stato in cui la rogatoria si svolge. Qui nessuna questione viene proposta in relazione all’osservanza della legge britannica.

Indipendentemente poi da ogni considerazione in ordine alla deducibilità delle nullità da parte di chi vi ha dato causa ed era presente all’atto, va qui aggiunto solo che lo Stato estero non ha dato