Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/353

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associated of Silvio Berlusconi” 5], se non addirittura lo rappresentava – che intendeva risarcirlo di quella parte del dividendo Horizon inopinatamente sottrattagli dagli altri soci e compensarlo di tutte le difficoltà e i disagi che aveva dovuto affrontare a causa delle vicende giudiziarie italiane. Collocava la comunicazione della volontà di Bernasconi di concedergli tale somma a titolo di liberalità in un’epoca successiva alle deposizioni dibattimentali rese innanzi al Tribunale di Milano.

Mills affermava esplicitamente di esser stato reticente in tali deposizioni, consapevole che avrebbe creato un mare di guai a Silvio Berlusconi ove avesse detto tutto ciò che sapeva. Affermava altrettanto esplicitamente che ben lo sapevano anche i massimi vertici di Fininvest, e fra essi Bernasconi: tutti erano consapevoli che Mills non aveva detto niente di più di quello che non poteva non dire.

Mills dichiarava, inoltre, che per la dazione della somma era volutamente stato scelto un sistema di versamento coperto, che rendesse impossibile o quantomeno assai difficile l’identificazione della sua esistenza, della sua causale, e del soggetto donante; dichiarava anche che la somma materialmente versata sul conto di pertinenza di Flavio Briatore, riferibile alla società Struie, era stata messa verbalmente a sua disposizione solo dalla fine di ottobre del 1999, ed era entrata concretamente nel suo patrimonio nel marzo 2000.

Nella logica e consequenziale ricostruzione dei fatti offerta da Mills veniva però costantemente tenuta coperta la materiale origine ultima della provvista e, con essa, l’effettiva fonte soggettiva del denaro.

Proprio tale copertura gli consentiva, ad un certo punto, di modificare la versione dei fatti solo in relazione all’identità del donante, affermando che il danaro proveniva, per motivi smentiti non solo da Attanasio ma anche dalle risultanze delle consulenze analizzate.

E comunque al giudizio già espresso di non veridicità e inattendibilità della ritrattazione (certamente utilizzabile a fini probatori – come la memoria del 20 gennaio 2009 – in quanto scritto proveniente dall’imputato) si aggiunge il suo mancato vaglio dibattimentale, per precisa, consapevole e libera scelta di David Mills.

Ed allora: vi sono tutti gli elementi per ritenere che la confessione stragiudiziale di Mills sia stata, di per sé, veridica, genuina, attendibile.

Si può tranquillamente escludere che essa sia stata determinata da un intento autocalunniatorio oppure da una intervenuta costrizione: l’indagine fiscale ne è stata semplicemente l’origine.

5 Cfr. il verbale della riunione con Barker del 5 febbraio 2004